Vai al contenuto
Home > avvocati Bologna News > REVERSIBILITA’ PENSIONE A CONIUGE DIVORZIATO

REVERSIBILITA’ PENSIONE A CONIUGE DIVORZIATO

  • di
  1. REVERSIBILITA’ PENSIONE A CONIUGE DIVORZIATO
  2. QUANDO E COME VA LA PENSIONE AL CONIUGE DIVORZIATO 

  1. La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 dispone: “In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 
  2. Tanto premesso, prima di passare all’esame degli orientamenti contrastanti esistenti sulla delineata questione, mette conto rilevare che questa Corte, con sentenza 11 settembre 2019, n. 24041, ha confermato la sentenza impugnata che aveva sostenuto che il decesso del coniuge obbligato, avvenuto in data antecedente alla pronuncia della sentenza definitiva di primo grado emessa il (omissis) che aveva riconosciuto l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato, non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si poneva come presupposto del sostegno economico a favore del coniuge debole. Questa Corte in particolare, esaminando il ricorso incidentale condizionato proposto dal coniuge divorziato, lo ha ritenuto infondato, dando atto che, nel caso di specie, l’assegno divorzile era stato riconosciuto in data antecedente alla morte del coniuge obbligato (avvenuta in data (omissis) ), con sentenza non definitiva di divorzio pronunciata il 20 agosto 2009. La Corte, quindi, dopo avere dato atto che nella controversia oggetto del giudizio veniva in rilievo la pensione di reversibilità e la posizione del nuovo coniuge in quanto tale e non quale successore del defunto, ha affermato che assumeva rilievo il riconoscimento del diritto all’assegno in concreto e non in astratto, per effetto dell’intervenuta pronuncia giurisdizionale, che seppure non costituiva titolo azionabile nei confronti del suo destinatario, valeva – tuttavia- a consolidare la prestazione previdenziale che neppure doveva essere assistita dall’autorità del giudicato, bastando anche solo una pronuncia di merito (sul diritto all’assegno) a fondarne il presupposto. 5.4 Già si è detto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale afferente alle sorti del giudizio di separazione o divorzio in caso di decesso di una delle parti. 5.4.1 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (quello richiamato dai giudici di primo e secondo grado con i provvedimenti di questa Corte 11 aprile 2013, n. 8874 e 24 luglio 2014, n. 16951), che pure riconosce il fatto che il diritto al mantenimento abbia natura patrimoniale speciale, poiché, come previsto dall’art. 447 c.c., esso è indisponibile e incedibile e ha un carattere strettamente personale, la morte del soggetto obbligato, avvenuta durante il corso del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse della parte richiedente l’assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi, con la conseguenza che il requisito della intrasmissibilità dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile non troverebbe applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell’ex coniuge obbligato, periodo nel quale permarrebbe l’interesse della parte richiedente l’assegno alla definitiva regolamentazione del suo diritto. 

    5.4.2 In particolare, nella sentenza n. 8874 del 2013, i giudici di questa Corte non hanno condiviso l’assunto che il decesso del ricorrente determinasse la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, “in quanto, se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto di impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno (cfr. Cass., 9 giugno 1992, n. 7089). Nel caso di specie il giudizio di legittimità (non interessato dal citato eventi interruttivo: Cass. 23 gennaio 2006, n. 1257), così come il precedente grado di appello, proseguiva unicamente per la determinazione dell’assegno, così comportando la necessità di definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale, non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi”. 

    5.4.3. A conferma di ciò, la sentenza n. 16951 del 2014 ha ribadito che: 

    – la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d’impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno; 

    – il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi; -la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, ma si è in presenza di una situazione diversa nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno. 

    Si è affermato, quindi, il principio secondo cui, ferma restando la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, rimane da definire, nella sostanza, una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi. 

    5.5 A fronte di tale orientamento, sin dagli anni ottanta, si è affermato un diverso indirizzo secondo cui la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi e l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass., 29 gennaio 1980, n. 661; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 8 novembre 2017, n. 26489; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31358). 

    Con la sentenza 12 dicembre 2017, n. 29669, la Corte ha confermato lo stesso principio, precisando, tuttavia, che la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e travolge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi. 

    5.5.1 Successivamente, con la sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092, questa Corte, esaminando la questione relativa agli effetti della morte del coniuge in relazione al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio (così come nel presente giudizio, dove il Tribunale di Macerata ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del (OMISSIS) , come è pacifico, ormai passata in giudicato), partendo dal lato letterale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, (che prevede che, nel caso in cui il tribunale pronunci sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno), ha affermato che, in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status” che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l’obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno “status” personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto “status” si riferisce. 

    Più specificamente, la Corte, nella sentenza da ultimo richiamata, ha ritenuto di aderire al secondo indirizzo, definito prevalente, perché “esso appare più coerente al presupposto indiscusso secondo cui la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesta l’assegno. Infatti se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Se la pronuncia non definitiva sullo status si legittima nell’ottica di una attribuzione non procrastinabile dello status di divorziato ai fini della riacquisizione della libera determinazione delle scelte personali degli ex coniugi, connessa alla fine dello status derivante dal matrimonio, e in quanto tale status non ha più ragione di perdurare, è nello stesso tempo indiscutibile che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie. Tali ragioni se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status non possono altresì costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce”. 

    5.5.2. Ciò con una duplice conseguenza: per un verso deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile; per altro verso, gli eredi non possono subentrare nella posizione processuale del coniuge obbligato al fine di fare accertare l’insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi. 

    5.5.3 Da ultimo, questa Corte, con ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1079, in una fattispecie in cui la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.c., comma 1, affermando il suo interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia della pronuncia di divorzio e della cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso del coniuge e del conseguente scioglimento del matrimonio, verificatisi prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha ribadito il principio (già statuito da questa Corte nelle sentenze 17 luglio 2009, n. 16801 e 18 agosto 1992, n. 9592) che avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l’appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 149 c.c., sicché nel giudizio d’impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso. 

    6. Alla stregua del quadro normativo esistente e del corredo giurisprudenziale che precede e con riferimento al caso in esame, la questione che si pone è, dunque, se il coniuge divorziato abbia o meno diritto alla pensione di reversibilità, o ad una sua quota, quando il diritto all’assegno divorzile non venga riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare), per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva, non senza tacere degli ulteriori risvolti in tema di legittimazione processuale e sostanziale dell’altro coniuge e degli eredi del coniuge deceduto e di riassunzione del processo nei loro confronti. 

    Giova ricordare, in proposito, anche alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999, che l’attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di reversibilità ha una funzione solidaristica, che è la medesima dell’assegno di divorzio, finalizzata alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge (il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, la continuità di questo sostegno e la conservazione del diritto alla reversibilità di un trattamento pensionistico genericamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale) e del coniuge superstite (come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (cfr. Cass., Sez. U., 24 settembre 2018, n. 22343). 

    A tal fine, il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati, per l’appunto, al presupposto funzionale che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, come già detto, facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento goduto dal coniuge divorziato ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399). 

    6.1 Tali profili della questione di legittimità, da un lato, non risultano definitivamente chiariti (non bastando certo un indirizzo di maggioranza a stabilire quale dei due è il più corretto e perciò debba prevalere); da un altro, lasciano residuare molte incertezze per le parti del giudizio (e i loro eredi o aventi causa), dipendenti da dati fattuali sopravvenuti che non si riassumono soltanto nel decesso dell’obbligato, ma anche nella velocità di accertamento del diritto dei pretesi beneficiari al godimento delle correlate prestazioni solidaristiche. 

    7. Per quanto esposto, il Collegio ritiene necessario inviare gli atti processuali al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere l’esame della questione, per cui è causa, alle Sezioni Unite Civili. 

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 29 ottobre 2021, n. 30750 Presidente Genovese – Relatore Caradonna

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 29 ottobre 2021, n. 30750 

Presidente Genovese – Relatore Caradonna 

Rilevato che: 

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da S.V., avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. (omissis), che aveva accertato il diritto di B.S. alla corresponsione dell’assegno divorzile di Euro 309,00 mensili, con onere a carico del coniuge Ba.La., sino al decesso dello stesso, avvenuto in data (omissis). 

2. La Corte territoriale, in ragione della sentenza non definitiva del 4 settembre 2013 (non impugnata), con la quale il Tribunale di Macerata aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell’intervenuto decesso del Ba. il (omissis), ha ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla B. affermando che, mentre non poteva essere chiesto agli eredi del coniuge deceduto un assegno a titolo di mantenimento per il periodo successivo alla sua morte, non configurava una domanda nuova quella diretta ad ottenere la conferma della spettanza dell’assegno divorzile, già chiesta nei confronti del coniuge poi deceduto, fino alla data del decesso. 

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che correttamente il giudice di primo grado, aveva valorizzato la situazione di bisogno della B. (piuttosto che il tenore di vita in costanza di matrimonio) e specificamente la circostanza che la stessa percepisse il solo assegno sociale INPS dell’importo di Euro 400,00, che la rendeva ugualmente priva di mezzi adeguati, e che la circostanza che la stessa potesse disporre di un’abitazione di proprietà dei figli non determinava alcun incremento dei redditi, di contro alla titolarità di un immobile in capo al Ba. e alla circostanza che lo stesso potesse contare su disponibilità derivanti dal precedente svolgimento di attività lavorativa, oltre che sulla pensione da lui percepita, il cui ammontare lordo era pari ad Euro 777,83 mensili. 

4. La sentenza della Corte di Appello di Ancona è stata impugnata da S.V., con atto affidato a cinque motivi. 

5. B.S. e Ba.An., Ba.Na. e Ba.Si., questi ultimi tre quali eredi di Ba.Fr., non hanno svolto difese. 

6. La ricorrente ha depositato, in data 9 settembre 2021, istanza ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2. 

Considerato che: 

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 9 bis nonché degli artt. 81 c.p.c., artt. 300 e 303 c.p.c., per avere rigettato l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a far data dalla morte di Ba. il (omissis), e, quindi, con riguardo alle domande svolte da B.S. nel procedimento di riassunzione della causa di divorzio sul diritto al mantenimento. 

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 9 bis nonché degli artt. 303 e 183 c.p.c., per avere rigettato il motivo di appello relativo alla novità della domanda di riassunzione per diversità del petitum tra la domanda di mantenimento e la domanda di mantenimento in riassunzione, poiché funzionale ad acquisire la pensione di reversibilità. 

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’onere della prova sullo stato di bisogno. 

4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte omesso il giudizio comparativo tra le posizioni personali, economiche e patrimoniali degli ex coniugi, in particolare sul punto salute come meglio esposto al successivo motivo di ricorso n. 5 e l’importo delle reciproche pensioni, oltre ad avere tenuto conto del tenore di vita di Ba. 

5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del primo motivo di appello con cui era stato dedotto il mancato esame dei documenti prodotti con la memoria integrativa depositata in data 20 marzo 2012, distinti con il n. da 5 a 10, relativi a referti medici dello stato di malattia di Ba.La. 

5.1 La censura proposta con il primo motivo, che assume rilievo decisivo e assorbente, implica l’esame della questione controversa, che è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte concernente le sorti del giudizio di separazione o divorzio quando intervenga, nel corso del loro svolgimento (come nel caso in esame), la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere, sia con riferimento al rapporto di coniugio, sia a tutti i profili economici connessi e, per quel che rileva in questa sede, in presenza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilità in astratto spettante al coniuge divorziato e al coniuge superstite. 

5.2 I legislatore si è preoccupato di disciplinare gli effetti della morte di uno dei coniugi affermando il principio generale che l’obbligo dell’assegno divorzile cessa, oltre che con il passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario, anche con la morte dell’uno o dell’altro e che, nel caso di morte di quello obbligato, sorgono altri diritti sulla pensione di cui era titolare il coniuge deceduto a favore del beneficiario del precedente assegno. 

La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 dispone: “In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui allo art. 5. Se in tale condizione si trovino più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. 

5.3 Tanto premesso, prima di passare all’esame degli orientamenti contrastanti esistenti sulla delineata questione, mette conto rilevare che questa Corte, con sentenza 11 settembre 2019, n. 24041, ha confermato la sentenza impugnata che aveva sostenuto che il decesso del coniuge obbligato, avvenuto in data antecedente alla pronuncia della sentenza definitiva di primo grado emessa il (omissis) che aveva riconosciuto l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato, non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si poneva come presupposto del sostegno economico a favore del coniuge debole. Questa Corte in particolare, esaminando il ricorso incidentale condizionato proposto dal coniuge divorziato, lo ha ritenuto infondato, dando atto che, nel caso di specie, l’assegno divorzile era stato riconosciuto in data antecedente alla morte del coniuge obbligato (avvenuta in data (omissis) ), con sentenza non definitiva di divorzio pronunciata il 20 agosto 2009. La Corte, quindi, dopo avere dato atto che nella controversia oggetto del giudizio veniva in rilievo la pensione di reversibilità e la posizione del nuovo coniuge in quanto tale e non quale successore del defunto, ha affermato che assumeva rilievo il riconoscimento del diritto all’assegno in concreto e non in astratto, per effetto dell’intervenuta pronuncia giurisdizionale, che seppure non costituiva titolo azionabile nei confronti del suo destinatario, valeva – tuttavia- a consolidare la prestazione previdenziale che neppure doveva essere assistita dall’autorità del giudicato, bastando anche solo una pronuncia di merito (sul diritto all’assegno) a fondarne il presupposto. 

5.4 Già si è detto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale afferente alle sorti del giudizio di separazione o divorzio in caso di decesso di una delle parti. 

5.4.1 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (quello richiamato dai giudici di primo e secondo grado con i provvedimenti di questa Corte 11 aprile 2013, n. 8874 e 24 luglio 2014, n. 16951), che pure riconosce il fatto che il diritto al mantenimento abbia natura patrimoniale speciale, poiché, come previsto dall’art. 447 c.c., esso è indisponibile e incedibile e ha un carattere strettamente personale, la morte del soggetto obbligato, avvenuta durante il corso del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse della parte richiedente l’assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi, con la conseguenza che il requisito della intrasmissibilità dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile non troverebbe applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell’ex coniuge obbligato, periodo nel quale permarrebbe l’interesse della parte richiedente l’assegno alla definitiva regolamentazione del suo diritto. 

5.4.2 In particolare, nella sentenza n. 8874 del 2013, i giudici di questa Corte non hanno condiviso l’assunto che il decesso del ricorrente determinasse la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, “in quanto, se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto di impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno (cfr. Cass., 9 giugno 1992, n. 7089). Nel caso di specie il giudizio di legittimità (non interessato dal citato eventi interruttivo: Cass. 23 gennaio 2006, n. 1257), così come il precedente grado di appello, proseguiva unicamente per la determinazione dell’assegno, così comportando la necessità di definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale, non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi”. 

5.4.3. A conferma di ciò, la sentenza n. 16951 del 2014 ha ribadito che: 

– la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d’impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno; 

– il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi; -la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, ma si è in presenza di una situazione diversa nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno. 

Si è affermato, quindi, il principio secondo cui, ferma restando la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, rimane da definire, nella sostanza, una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi. 

5.5 A fronte di tale orientamento, sin dagli anni ottanta, si è affermato un diverso indirizzo secondo cui la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi e l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass., 29 gennaio 1980, n. 661; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 8 novembre 2017, n. 26489; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31358). 

Con la sentenza 12 dicembre 2017, n. 29669, la Corte ha confermato lo stesso principio, precisando, tuttavia, che la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e travolge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi. 

5.5.1 Successivamente, con la sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092, questa Corte, esaminando la questione relativa agli effetti della morte del coniuge in relazione al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio (così come nel presente giudizio, dove il Tribunale di Macerata ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del (OMISSIS) , come è pacifico, ormai passata in giudicato), partendo dal lato letterale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, (che prevede che, nel caso in cui il tribunale pronunci sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno), ha affermato che, in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status” che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l’obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno “status” personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto “status” si riferisce. 

Più specificamente, la Corte, nella sentenza da ultimo richiamata, ha ritenuto di aderire al secondo indirizzo, definito prevalente, perché “esso appare più coerente al presupposto indiscusso secondo cui la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesta l’assegno. Infatti se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Se la pronuncia non definitiva sullo status si legittima nell’ottica di una attribuzione non procrastinabile dello status di divorziato ai fini della riacquisizione della libera determinazione delle scelte personali degli ex coniugi, connessa alla fine dello status derivante dal matrimonio, e in quanto tale status non ha più ragione di perdurare, è nello stesso tempo indiscutibile che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie. Tali ragioni se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status non possono altresì costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce”. 

5.5.2. Ciò con una duplice conseguenza: per un verso deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile; per altro verso, gli eredi non possono subentrare nella posizione processuale del coniuge obbligato al fine di fare accertare l’insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi. 

5.5.3 Da ultimo, questa Corte, con ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1079, in una fattispecie in cui la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.c., comma 1, affermando il suo interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia della pronuncia di divorzio e della cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso del coniuge e del conseguente scioglimento del matrimonio, verificatisi prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha ribadito il principio (già statuito da questa Corte nelle sentenze 17 luglio 2009, n. 16801 e 18 agosto 1992, n. 9592) che avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l’appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 149 c.c., sicché nel giudizio d’impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso. 

6. Alla stregua del quadro normativo esistente e del corredo giurisprudenziale che precede e con riferimento al caso in esame, la questione che si pone è, dunque, se il coniuge divorziato abbia o meno diritto alla pensione di reversibilità, o ad una sua quota, quando il diritto all’assegno divorzile non venga riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare), per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva, non senza tacere degli ulteriori risvolti in tema di legittimazione processuale e sostanziale dell’altro coniuge e degli eredi del coniuge deceduto e di riassunzione del processo nei loro confronti. 

Giova ricordare, in proposito, anche alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999, che l’attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di reversibilità ha una funzione solidaristica, che è la medesima dell’assegno di divorzio, finalizzata alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge (il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, la continuità di questo sostegno e la conservazione del diritto alla reversibilità di un trattamento pensionistico genericamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale) e del coniuge superstite (come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (cfr. Cass., Sez. U., 24 settembre 2018, n. 22343). 

A tal fine, il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati, per l’appunto, al presupposto funzionale che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, come già detto, facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento goduto dal coniuge divorziato ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399). 

6.1 Tali profili della questione di legittimità, da un lato, non risultano definitivamente chiariti (non bastando certo un indirizzo di maggioranza a stabilire quale dei due è il più corretto e perciò debba prevalere); da un altro, lasciano residuare molte incertezze per le parti del giudizio (e i loro eredi o aventi causa), dipendenti da dati fattuali sopravvenuti che non si riassumono soltanto nel decesso dell’obbligato, ma anche nella velocità di accertamento del diritto dei pretesi beneficiari al godimento delle correlate prestazioni solidaristiche. 

7. Per quanto esposto, il Collegio ritiene necessario inviare gli atti processuali al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere l’esame della questione, per cui è causa, alle Sezioni Unite Civili. 

P.Q.M. 

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della presente causa alle Sezioni Unite civili. 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.