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risarcibile il danno non patrimoniale immissioni illecite

AVVOCATO BOLOGNA:DIFENDERSI DAI VICINI MOLESTI

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risarcibile il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite che turbino il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione [cfr. Cass., 7 maggio 2018, n. 10861

L’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti – con riferimento, in particolare, all’art. 42, comma 2, Cost., che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto – nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della c.d. “comunitarizzazione” della CEDU.

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 7 maggio 2018, n. 10861

Corte di Appello di Venezia, sentenza 6 giugno 2012, n. 1346

EREDE LESIONE LEGITTIMA QUANDO UNA VENDITA NASCONDE UNA DONAZIONE
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 LA SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA  NUMERO Sentenza n.20462/2019

TRATTA DALLA RIVISTA ONLINE GIURAEMILIA

DI UN MAGISTRATO SEMPRE ATTENTO PUNTUALE E PRECISO LA DOTTORESSA ARCERI , SENTENZA DI UCI RISPOTIAMO IL FATTO  E LE MOTIVAZIONI

I FATTI

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La controversia, di competenza di questo Tribunale in quanto riguardante, oltre che la materia delle immissioni tra fondi, anche la lesione di diritti fondamentali dell’attrice, è stata promossa da X , di professione dottore commercialista, per ottenere il ristoro dei danni tutti, biologico ed esistenziale, derivanti dalle condotte, descritte in atti, serbate per lungo tempo dalla vicina di casa Y, tali da minare la sua serenità, deteriorare la qualità di vita e da ultimo, pregiudicarne lo stato di salute.

La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni e consulenza tecnica d’ufficio, e deve essere decisa, ad avviso del Tribunale, in senso favorevole a parte attrice, con accoglimento, in via integrale, delle domande svolte.

Risulta infatti confermato, come parte attrice ha esposto e lamentato in atto introduttivo, con argomentazioni e affermazioni sufficientemente specifiche, tali da consentire comunque a questo giudice la qualificazione giuridica della fattispecie, che Y , fin dall’ingresso di parte attrice nell’appartamento da costei acquistato nel medesimo piccolo stabile, aveva iniziato a porre in essere nei riguardi della stessa sistematici comportamenti di vessazione e disturbo.

 

CONCLUSIONI
la perizianda si è sottoposta a controlli specialistici psichiatrici nel corso degli anni e segue una terapia farmacologica a base di ansiolitici che però, consistendo semplicemente nella somministrazione di 6-8 gocce di Xanax alla sera si deve qualificare come blanda;

è del tutto plausibile una riduzione del comportamento sociale ed una significativa incidenza negativa nell’espletamento di un’attività lavorativa di tipo concettuale.

Per quanto sopra esposto, il permanente quadro psicopatologico accertato a carico della perizianda configuraun Disturbo dell’Adattamento, a prevalente componente ansiosa, di gravità medio-alta.

D’altronde, nel caso di specie il nesso di causalità tra l’evento causale così come descritto in atti e ribadito dalla perizianda e la patologia psichiatrica attualmente accertata in sede di visita peritale è soddisfatto, tenuto conto del plausibile rapporto cronologico, topografico e di continuità fenomenica, dell’esclusione di altre possibili cause stando a quanto ostensibile attualmente, nonché soprattutto dell’indiscutibile idoneità lesiva del predetto evento causale, che proprio in ragione della sua intrinseca, estrema gravità è di per sé in grado di costituire una causa unica ed esclusiva della succitata patologia psichiatrica.

Dunque, sussiste un valido nesso di causalità tra i rilevanti fatti denunciati e la successiva comparsa di un apprezzabile disturbo psichiatrico, attualmente stabilizzato con postumi, che, tenuto conto delle indicazioni dei più autorevoli barémes medico-legali1, è quantificabile nella misura del 10% quale danno biologico con pari danno alla capacità lavorativa specifica (10%):circa le tematiche inerenti il danno morale, esistenziale e la personalizzazione del danno, trattandosi di argomenti che esulano dalle mie competenze specifiche, rinvio ogni valutazione all’equo apprezzamento della S.V.Ill.ma. Sempre con criterio biologico, e dunque in considerazione dei dati che emergono dal decorso clinico della patologia psichiatrica di cui è risultata affetta la perizianda, nonché delle comuni conoscenze mediche concernenti la sua evoluzione, si è realizzato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per 6 mesi e di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 6 mesi; terminato questo periodo la malattia si è stabilizzata in postumi permanenti.

La spese mediche sostenute e documentate in atti sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie. Non sono prevedibili future spese mediche, stante la consolidazione della malattia traumatica in postumi, che per definizione sono permanenti e quindi non più suscettibili di sostanziali modificazioni.

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Ne discende che la prevenuta ha diritto ad ottenere, da parte della convenuta, il risarcimento dei danni lamentati, che indubbiamente, oltre ad afferire alla sua sfera personale, si sono tradotti anche in un rilevante calo della produttività specifica sul lavoro (7%), per non tacere del danno arrecatole alla libertà di godimento della propria abitazione ed in generale, alla piena realizzazione della vita personale.

Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità reputa pienamente risarcibile il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite che turbino il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione [cfr. Cass., 7 maggio 2018, n. 10861, che, dando continuità a quanto affermato da Cass. Sez. Un., 1 febbraio 2017, n. 2611, ha ribadito che l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti (con riferimento, in particolare, all’art. 42, comma 2, Cost., che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto).

Il tutto, per la particolare afflittività e protrazione della condotta, giustifica una personalizzazione del risarcimento richiesto, in massima misura, danno da liquidarsi mediante ricorso alle Tabelle milanesi.

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Il difensore di parte attrice ha così argomentato la quantificazione dei danni richiesti:

Alla luce della documentazione versata in atti, del portato testimoniale e delle considerazioni elaborate dal consulente tecnico di ufficio, dunque e in sintesi, applicando le consolidate Tabelle del Tribunale di Milano (che inglobano il danno morale): Età del danneggiato (anni 48); Percentuale di invalidità permanente: 10%; Giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50 giorni 180 e al 25% giorni 180; si propone la seguente quantificazione del danno, sulla base dei predetti parametri e assumendo a euro 120,00 il punto di invalidità temporaneo (salvo rettifica): Danno biologico permanente: Euro 21.370,00 Invalidità Temporanea Parziale al 50%: Euro 10.800,00; Invalidità Temporanea Parziale al 25%: Euro 5.400,00; Aumento personalizzato (10% circa): Euro 4.000,00; danno alla Capacità lavorativa specifica, in via equitativa: € 10.000,00; €. Spese mediche sostenute e documentate: € 2.000,00 spese di CTU; € 3.375,00 Spese mediche documentate riconosciute dal CTU.

LA DECISIONE :

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara tenuta e condanna Y , per i fatti di cui in motivazione, a rifondere l’attrice X dell’intero pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecatole per le condotte di cui in narrativa, e pertanto, al pagamento in favore della stessa di € 54.945,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al saldo;

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 554,9 per anticipazioni, € 10.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP anticipate e documentate.

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