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SEPARAZIONE BOLOGNA  URGENTE: AVVOCATO ESPERTO

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SEPARAZIONE BOLOGNA  URGENTE: GIURISPRUDENZA AVVOCATO ESPERTO

SEPARAZIONI BOLOGNA?

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE
DI BOLOGNA

AVVOCATO PER SEPARAZIONI BOLOGNA?

  Discutiamo di un tema molto importante come la separazione dei coniugi sia essa consensuale o giudiziale dobbiamo prendere in esame obbligatoriamente gli indirizzi giuriprudenziali che  regolano la materia-

In effetti gli orientamenti giurisprudenziali regolano anche di massima le decisioni dei tribunali, che nel decidere una causa di separazione ovviamente prestano attenzione alla giurisprudenza di legittimità.

La separazione e la consulenza per il fine di un matrimonio sono temi complessi e delicati che richiedono una profonda comprensione delle emozioni, delle dinamiche familiari e delle leggi che regolamentano il processo di divorzio. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente entrambi questi aspetti, analizzando le sfide, le considerazioni legali e le opzioni disponibili per le coppie che stanno cercando di mettere fine al loro matrimonio in modo consensuale e rispettoso.

La Decisione della Separazione: Il Perché e il Come

La decisione di separarsi è spesso il risultato di un processo lungo e doloroso. Le coppie possono trovarsi ad affrontare una serie di sfide che mettono a dura prova il loro rapporto. Tra le ragioni più comuni che portano alla separazione ci sono la mancanza di comunicazione, le differenze irrisolte, le incompatibilità di personalità, il tradimento e le questioni finanziarie. In molti casi, la separazione è una scelta necessaria per il benessere emotivo e psicologico dei coniugi e, se ci sono dei figli coinvolti, anche per il loro bene.

Una volta presa la difficile decisione di separarsi, è importante affrontare il “come”. Questo processo può variare notevolmente in base alle circostanze e alle dinamiche della coppia. Alcune coppie scelgono di affrontare la separazione in modo collaborativo e consensuale, cercando di mantenere un buon rapporto per il bene dei figli o per altre ragioni personali. Altre coppie possono invece attraversare una separazione conflittuale, in cui emergono risentimenti, litigi e dispute legali.

La Consulenza per la Separazione:

BOLOGNA CONSULENZA SEPARAZIONI

La consulenza per la separazione svolge un ruolo fondamentale nel processo di fine di un matrimonio.

Questo tipo di supporto può aiutare le persone a navigare le complesse emozioni legate alla separazione, a gestire lo stress e l’ansia, e a sviluppare strategie per affrontare in modo costruttivo il cambiamento nella loro vita. La consulenza può essere utile sia per le coppie che vogliono separarsi in modo consensuale sia per coloro che si stanno preparando per una separazione conflittuale.

Un consulente per la separazione è un professionista del settore della salute mentale, come uno psicologo o uno psicoterapeuta, che ha esperienza nel trattare le questioni legate alla separazione e al divorzio. Il loro obiettivo principale è fornire un ambiente sicuro e non giudicante in cui le persone possano esplorare i loro sentimenti, capire meglio le ragioni della separazione e sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide che incontreranno durante il processo di fine del matrimonio.

Durante le sessioni di consulenza, le persone possono discutere le loro preoccupazioni, le paure e le aspettative legate alla separazione. Questo tipo di supporto può aiutare le persone a elaborare i loro sentimenti, a comunicare in modo più efficace tra di loro e a pianificare il futuro in modo più consapevole. Inoltre, la consulenza può aiutare le persone a prendere decisioni importanti, come la divisione dei beni, la custodia dei figli e l’elaborazione di accordi legali.

Un aspetto cruciale della consulenza per la separazione è il supporto ai bambini coinvolti. La fine di un matrimonio può essere particolarmente traumatica per i figli, e un consulente esperto può aiutare i genitori a comprendere come proteggere il benessere dei loro figli durante questo periodo difficile. La consulenza può insegnare ai genitori come comunicare con i loro figli in modo appropriato, come gestire le reazioni emotive dei bambini e come garantire un ambiente stabile e amorevole.

La Separazione Consensuale: Una Via Meno Conflittuale

La separazione consensuale è un approccio in cui le due parti coinvolte nel matrimonio decidono di separarsi senza ricorrere a una lunga e costosa battaglia legale. Questo tipo di separazione prevede che le due persone collaborino per risolvere le questioni legate alla divisione dei beni, alla custodia dei figli e agli aspetti finanziari in modo amichevole e costruttivo.

Ci sono diversi vantaggi nell’optare per una separazione consensuale. Innanzitutto, questo approccio può ridurre lo stress emotivo e finanziario associato alla separazione. Le spese legali possono essere significative in caso di battaglie legali, mentre in una separazione consensuale le parti possono risparmiare tempo e denaro. Inoltre, la separazione consensuale può aiutare a preservare il rapporto tra i genitori, il che è particolarmente importante se ci sono figli coinvolti.

Per intraprendere una separazione consensuale, è fondamentale che entrambe le parti siano disposte a collaborare in modo costruttivo e a cercare soluzioni amichevoli. In genere, il processo di separazione consensuale comporta i seguenti passi:

Comunicazione Aperta: Le due parti devono iniziare con una comunicazione aperta e onesta sulla loro decisione di separarsi e sulle questioni che devono essere affrontate. Questo può includere la divisione dei beni, la custodia dei figli e gli accordi finanziari.

Negoziazione e Mediazione: Le parti possono scegliere di lavorare con un mediatore professionale per agevolare le discussioni e trovare soluzioni adeguate. Il mediatore aiuta a mantenere le conversazioni costruttive e a evitare conflitti inutili.

Accordi Scritti: Una volta raggiunti accordi su questioni importanti, è essenziale formalizzarli in documenti legali. Questi accordi possono includere un accordo di separazione, accordi sulla custodia dei figli e accordi finanziari.

Approvazione Legale: Dopo aver redatto gli accordi, è necessario farli approvare da un avvocato o da un tribunale competente. Questo passaggio è importante per garantire che gli accordi siano conformi alla legge e legalmente vincolanti.

La separazione giudiziale e la questione della casa coniugale sono argomenti che suscitano molte preoccupazioni e domande tra le coppie che decidono di mettere fine al loro matrimonio. Questi due aspetti legali sono spesso al centro di lunghe e complesse procedure legali, poiché possono avere un impatto significativo sulla vita di entrambi i coniugi, così come su quella dei loro figli, se ne hanno. In questo articolo, esploreremo in dettaglio la separazione giudiziale e la casa coniugale, analizzando i concetti di base, le procedure coinvolte, i diritti e gli obblighi delle parti e come questi argomenti possono variare in base alla giurisdizione.

Separazione giudiziale: una panoramica

La separazione giudiziale, chiamata anche separazione legale o giudiziale, è il processo legale attraverso il quale una coppia sposata decide di porre fine al loro matrimonio senza ricorrere al divorzio. Questo può avvenire per una serie di motivi, inclusi problemi di convivenza, divergenze irreparabili o semplicemente la necessità di uno spazio fisico ed emotivo tra i coniugi. La separazione giudiziale offre una via legale per affrontare questi problemi senza dover rompere immediatamente il legame matrimoniale.

Motivi per la separazione giudiziale

Ci possono essere molte ragioni per cui una coppia potrebbe optare per una separazione giudiziale invece di un divorzio immediato. Alcuni dei motivi comuni includono:

Questioni finanziarie: La coppia può avere questioni finanziarie che desidera risolvere prima di procedere con il divorzio. Ad esempio, potrebbero essere necessarie più risorse per stabilire la divisione dei beni, delle passività e degli obblighi finanziari.

Religione: In alcune religioni, il divorzio è stigmatizzato, e la separazione giudiziale può essere considerata una soluzione più accettabile per affrontare i problemi coniugali.

Pausa per la riflessione: Alcune coppie vogliono una pausa per riflettere sulla loro relazione e vedere se possono risolvere i loro problemi senza porre fine al matrimonio.

Benefici legali: In alcune giurisdizioni, la separazione giudiziale può offrire benefici legali, come l’accesso al piano sanitario del coniuge, che potrebbero essere persi con il divorzio.

Figli: Le coppie con figli possono scegliere la separazione giudiziale come una fase di transizione per proteggere i loro figli dal trauma del divorzio. Questo può offrire loro il tempo di adattarsi alla nuova situazione.

Procedura di separazione giudiziale

La procedura per la separazione giudiziale può variare a seconda della giurisdizione in cui si trova la coppia. Tuttavia, ci sono alcune fasi comuni in questo processo:

Richiesta di separazione: Uno dei coniugi presenta una richiesta di separazione giudiziale presso il tribunale competente. Questa richiesta dovrebbe contenere le ragioni della separazione e qualsiasi richiesta specifica, come il mantenimento del coniuge, la custodia dei figli o l’uso della casa coniugale.

Risposta: Il coniuge non richiedente può rispondere alla richiesta presentando una contro-petizione se ha obiezioni o richieste diverse.

Udienza preliminare: In molte giurisdizioni, vi è un’udienza preliminare in cui il tribunale ascolta entrambe le parti e può emettere provvedimenti temporanei riguardanti il mantenimento, la custodia dei figli e l’uso della casa coniugale.

Negoziazione e accordo: Le parti possono negoziare i termini della separazione, compresa la divisione dei beni, l’assegnazione della casa coniugale e altri aspetti importanti. Un accordo può essere raggiunto tramite negoziazioni tra le parti o tramite mediazione.

Ordine di separazione giudiziale: Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il tribunale emette un ordine di separazione giudiziale che stabilisce i termini della separazione, inclusi il mantenimento, la custodia dei figli e l’uso della casa coniugale.

Durata della separazione giudiziale: La separazione giudiziale può durare per un periodo specifico stabilito dall’ordine o può essere a tempo indeterminato. In alcuni casi, una delle parti può richiedere il divorzio dopo un certo periodo di separazione giudiziale.

Diritti e obblighi durante la separazione giudiziale

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Durante il periodo di separazione giudiziale, ciascun coniuge ha diritti e obblighi specifici. Alcuni di questi includono:

Mantenimento coniugale: Uno dei principali aspetti che il tribunale deve considerare è il mantenimento coniugale. Questo è il sostegno finanziario che un coniuge può dover fornire all’altro durante la separazione. Il tribunale stabilisce l’importo in base a vari fattori, come i redditi e le esigenze delle parti.

Custodia dei figli: Se la coppia ha figli, il tribunale deve prendere una decisione sulla custodia dei figli. Questo può includere la custodia condivisa o l’assegnazione della custodia a uno dei genitori. L’interesse superiore dei figli è sempre la considerazione principale.

Uso della casa coniugale: Uno degli aspetti più significativi della separazione giudiziale è l’assegnazione dell’uso della casa coniugale. Questo può variare notevolmente a seconda delle circostanze. In alcuni casi, uno dei coniugi può essere autorizzato a continuare a vivere nella casa coniugale durante la separazione, mentre in altri casi, la casa può essere venduta o affittata e i proventi divisi tra le parti.

Divisione dei beni e delle passività: Il tribunale deve affrontare anche la divisione dei beni e delle passività accumulate durante il matrimonio.

 

 

SEPARAZIONE BOLOGNA MOGLIE
SEPARAZIONE BOLOGNA MOGLIE

Cosa sono le sentenze di legittimità?

Sono le sentenza della suprema corte di cassazione.

  1. CASS CIVILE SEZ PRIMA 20452 DEL 2022 :
  2. l‘assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell’interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015). A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., comma 1, secondo periodo, vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell’eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell’immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell’imposizione del predetto vincolo; tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell’incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un’autonoma sistemazione abitativa. Così come l’assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell’assegno dovuto al coniuge beneficiario, anche la revoca della stessa non giustifica l’automatico riconoscimento di un maggiore importo in favore di quest’ultimo, trattandosi di un provvedimento al quale, come accade per l’assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente presupposto esclusivamente l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
  3. SEPARAZIONE BOLOGNA  URGENTE: AVVOCATO ESPERTO
    SEPARAZIONE BOLOGNA  URGENTE: AVVOCATO ESPERTO
  4. – Assegnazione della casa familiare – Assenza di figli – Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)
  5. In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.
  6. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2007 n. 16398 – Pres. Morelli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Bertaina; Controric. Scagnetto
  7. – Assegnazione della casa familiare – Presupposti – Convivenza del coniuge con figlio maggiorenne – Necessità che sia la stessa casa dove viveva la famiglia quando era unita – Sussiste (Cc, articolo 155)
  8. Al fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.
  9. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 4 luglio 2011 n. 14553 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Iannì; Int. Surace
  10. Sentenza Cassazione n. 18870 dell’8 Settembre 2014 In una causa di separazione giudiziale non è possibile richiedere sia l’addebito della separazione che il risarcimento dei danni per infedeltà coniugale. Sentenza Cassazione n. 18073 del 20 agosto 2014 Non viene concesso l’addebito alla moglie per i suoi trascorsi amorosi prima del matrimonio in quanto questo non costituisce una violazione dei doveri matrimoniali di lealtà, fedeltà e sincerità.
  11. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/09/2022, n. 27996 (rv. 665700-01)
  12. Inizio modulo
  13. Fine modulo
  14. … Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/09/2022, n. 27996 (rv. 665700-01) Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/09/2022, n. 27996 (rv. 665700-01) SEPARAZIONE DEI CONIUGI › Casa coniugale Parti: B. c. M. FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Assegnazione della casa familiare – Omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione – Alienazione della casa familiare – Azione di simulazione proposta dall’assegnatario – Legittimazione – Sussistenza – Fondamento … Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l’assegnatario ad agire in giudizio ex art. 1415 , comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che al medesimo non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione. …
  15. Massima | 2022
  16. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/09/2022, n. 27996
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  19. … dipendente) l’assegnazione della casa familiare rispetto al diritto acquistato dal terzo su quest’ultima. Ciò costituisce il fattore che legittima ex … c.c., co. 2, il terzo assegnatario ad agire in giudizio per far dichiarare la simulazione della vendita della casa familiare …
  1. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27766
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  4. … L’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sè sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno …
  5. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/09/2022, n. 27599
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  8. … In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche … all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse …
  9. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/09/2022, n. 27599 (rv. 665640-01)
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  11. Fine modulo
  12. … FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge – Comproprietario dell’immobile – Sussistenza – Fondamento – FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – In genere … Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della …
  13. Sentenza di riferimento: Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/03/2022) 21/09/2022, n. 27599
  14. Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27374
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  17. … La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. …
  18. Sentenza di riferimento: Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 10/05/2022) 19/09/2022, n. 27374
  19. Massima | 2022
  1. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/09/2022, n. 26272
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  4. … In tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare, non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario. …
  5. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/09/2022, n. 26272
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  8. … In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l’incremento della misura dell’assegno di mantenimento in considerazione delle esigenze abitative che sorgono a seguito della separazione e che non può essere condizionato alla effettiva stipula di un contratto di locazione. …
  9. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/07/2022, n. 21749

… In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico. …

 

 

Assegno di mantenimento a carico del marito

In tema di assegno di mantenimento, la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quote non ostacola l’imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito della persona fisica tenuto conto che l’accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti (confermata la decisione dei giudici del merito che nel determinare l’entità dell’assegno di mantenimento a carico del marito per la moglie avevano tenuto conto anche dei redditi di terzi quali gli utili non distribuiti di società di capitali di cui l’uomo era socio).

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, n.6103

Il coniuge divorziato che forma una nuova famiglia

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale, facendo, dunque, venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge; quindi l’ex moglie non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner.

Può, così, prescindersi anche da ogni valutazione sulle effettive condizioni reddituali del nuovo compagno della parte; essendo stato superato un precedente orientamento, che faceva pur sempre salva la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisse “in melius” sulla propria situazione economica; in ogni caso, infatti, il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione dovendo essere rinvenuto nel principio di autoresponsabilità del coniuge e nella valorizzazione della sua scelta esistenziale, libera e consapevole, di dar luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che va a sovrapporsi al matrimonio (anche con l’assunzione del rischio della futura eventuale cessazione del nuovo rapporto).

Tribunale La Spezia sez. lav., 25/10/2021, n.581

Separazione dei coniugi: potenzialità di guadagno

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche, laddove venga, ad esempio, comprovata dall’altro coniuge, o sia pacifica in atti, l’esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate (confermato il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, atteso che in ragione dell’età, del fatto che fosse stata a lungo lontana dal mondo del lavoro e che potesse contare su una formazione ormai obsoleta, il lavoro part-time che aveva reperito poteva considerarsi l’unica opzione possibile).

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, n.12329

No all’assegno di mantenimento se la moglie rifiuta concrete offerte di lavoro

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, n.5932

Generica potenzialità lavorativa attribuita all’ex moglie

In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3852

INDAGINI PATRIMONIALI NELLA SEPARAZIONE?

 

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova. L’esercizio di tale potere discrezionale, peraltro, non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tale potere, infine, non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

(Nella specie la moglie aveva allegato l’intervenuto stato di quiescenza del marito e il godimento del trattamento di fine rapporto per poi spingersi a richiedere la informazioni ex articolo 213 del codice di procedura civile alla Amministrazione di appartenenza, sulla maturata anzianità di servizio del marito, per poi, quindi, una volta individuata, raffrontare la data di cessazione del rapporto di lavoro con quella di proposizione della domanda ex articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, al fine di riconoscere l’azionato diritto. In applicazione dei principi sopra esposti la Suprema corte ha escluso vi fosse stata, nella specie, violazione degli articoli 115 e 213 del codice di procedura civile).

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, n.28714

In tema di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, il dedotto stato di indigenza da parte dell’imputato va escluso sulla base di considerazioni fondate sulle discordanze tra i redditi dichiarati in sede di separazione e quelli minori dichiarati al fisco, tali da far ritenere ragionevole la disponibilità di risorse maggiori di quelle denunciate, oltre alla ravvisata mancanza di coincidenza temporale tra il momento dell’interruzione dei versamenti e quello dell’inizio delle asserite difficoltà economiche.

Cassazione penale sez. VI, 16/10/2020, n.36504

Nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, e la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno stesso incombe su colui che avanza domanda di mantenimento e la misura dell’assegno deve essere determinata tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma vanno individuati in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (nella specie il matrimonio era durato tre anni la moglie non svolgeva attività lavorativa ed era proprietaria di due immobili, il marito percepiva € 800,00 mensili e a suo carico è stato posto il versamento di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili).

Corte appello Salerno sez. II, 12/10/2020, n.1089

In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio se vi sia divario tra le condizioni patrimoniali dei coniugi dovuto al sacrificio che uno dei due ha dovuto fare per la vita familiare e che per ragioni oggettive non riesce a procurarsi mezzi adeguati al sostentamento, il coniuge economicamente più forte dovrà corrispondere un assegno di mantenimento all’altro considerando che l’assegno divorzile svolge una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa.

(Nel caso di specie, si trattava di due coniugi in cui uno lavorava dapprima come dirigente di una società e poi come quadro con una riduzione dello stipendio e la moglie, che aveva lasciato l’attività lavorativa per seguire il marito e agevolarne l’attività professionale, non era riuscita a trovare attività lavorativa in considerazione dell’età e della lunga assenza dal mondo del lavoro, stabilendo il Tribunale un assegno di mantenimento di Euro 200,00 con funzione assistenziale).

Tribunale Treviso sez. I, 30/05/2020, n.730

In tema di divorzio l’assegno di mantenimento all’ex coniuge spetta se vi sia uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi da attribuire alle scelte professionali effettuate in passato per la conduzione della vita familiare.

(Nel caso di specie , la moglie appena dopo il matrimonio con la nascita del primo figlio, aveva dapprima rinunciato alla prosecuzione degli studi universitari e poi lasciato il lavoro come odontotecnico mentre l’ex marito aveva potuto proseguire gli studi con una carriera come dentista documentata dalle dichiarazioni dei redditi).

Non può formare oggetto di compensazione il credito relativo ad assegni di mantenimento. Si ritiene che l’assegno di mantenimento, ove fosse oggetto di compensazione, vedrebbe snaturata la sua funzione alimentare: proprio in virtù della sua natura lato sensu alimentare, deve essere esclusa la compensazione del credito relativo all’assegno di mantenimento con altri crediti, alla luce di quanto disposto per gli obblighi alimentari dall’articolo 447, comma 2, c.c.; invero, sussiste leadem ratio che consente l’applicazione analogica della predetta disposizione anche all’ipotesi dell’assegno di mantenimento per la moglie ed i figli in caso di separazione o divorzio, giacché, quantunque l’assegno di mantenimento non abbia una valenza alimentare in senso stretto, posta la distinzione tra diritto al mantenimento e diritto agli alimenti, tuttavia è innegabile che esso conserva comunque una valenza anche alimentare, avuto riguardo alla considerazione in sé non banale che il diritto al mantenimento presuppone come base minima il diritto agli alimenti; finalità e funzione rendono assimilabili obblighi alimentari e di mantenimento, entrambi posti a tutela dei doveri di solidarietà nascenti dai rapporti di coniugio e di filiazione, tanto ciò vero che l’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine, per primi il coniuge, i figli (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi) ed i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi): vedi art. 433 c.c.; l’obbligo di mantenimento ha solo un contenuto più ampio di quello alimentare, che comunque è ricompreso in esso, come nel più ci sta il meno, ma ambedue servono pur sempre a soddisfare un bisogno fondamentale della persona.

Tribunale Milano sez. IX, 03/10/2017, n.9868

Avverso la riduzione dell’assegno di mantenimento, dovuto al peggioramento delle condizioni economiche dell’ex tenuto al versamento, non può invocarsi il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’assegno di mantenimento è, infatti, quantificato dando peso solo alla disparità economica tra le parti. Ad affermarlo è la Cassazione che ha nella specie dato torto all’ex moglie di un imprenditore che si opponeva al taglio dell’assegno per il peggioramento delle condizioni economiche dell’ex. Per la Corte, il giudice che deve decidere sui presupposti dell’assegno ed eventualmente quantificarlo non è tenuto ad accertare i redditi nel loro esatto ammontare, ma può limitarsi a ricostruire in maniera attendibile la situazione patrimoniale dei coniugi, senza però guardare al più alto tenore di vita goduto prima della separazione.

Il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Pertanto, se esso non dispone di redditi adeguati per farlo, l’ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine. La Cassazione ha così respinto le richieste di Berlusconi in ordine alle somme corrisposte alla ex moglie Veronica Lario nel periodo di separazione. I giudici di legittimità hanno precisato che nella separazione non possono applicarsi i nuovi criteri di determinazione del “quantum” dell’assegno divorzile definiti con la recente sentenza della medesima Corte n. 11504 del 2017 perché si tratta di uno stato prodromico, e in quanto tale differente, rispetto al divorzio. Difatti, per la Corte, il divorzio scioglie gli effetti del matrimonio, mentre la separazione “congela” soltanto il vincolo matrimoniale che continua a produrre effetti.

Cassazione civile sez. I, 16/05/2017, n.12196

Quando l’ex coniuge perde il diritto al mantenimento?

La coabitazione con un altro partner da parte dell’ex coniuge fa venire meno il diritto all’assegno da parte dell’ex, anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una “affettuosa amicizia”. Così si è espressa la Cassazione che ha anche precisato che non si può addossare all’ex coniuge tenuto a versare l’assegno l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l’ex e il suo nuovo partner.

La Corte ha reso così meno stringenti le condizioni per la perdita dell’assegno in caso di una nuova convivenza, accogliendo nella specie il ricorso di un uomo che contestava l’obbligo di corrispondere alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro in quanto questa conviveva con altro partner. Per i giudici di legittimità è sì vero che il diritto all’assegno non decade per una mera coabitazione, ma non può porsi a carico del marito l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”.

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2016, n.6427

In tema di determinazione dell’assegno per la moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, deve essere cassata, in quanto carente ed inadeguata, la decisione che abbia trascurato una qualsiasi analisi delle condizioni economiche dei coniugi.

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2015, n.7814

È da escludere l’obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie per il marito che, pur guadagnando mensilmente più di mille euro rispetto a quanto percepito dalla donna, si trovi costretto a versare una rata di mutuo di circa mille euro per l’acquisto della quota di metà della casa coniugale appartenente alla moglie, la quale con la somma incassata ha potuto acquistare una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione.