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SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE

DI BOLOGNA

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È noto che la giurisprudenza è costante nell’affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006), sicchè diviene necessario verificare, con accertamento non censurabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, se la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., “lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014). 

In particolare, secondo la giurisprudenza “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord. 6-1 n. 1685/2015; Cass. n. 25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis” (Cass. n. 9074/2011). 

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALEDI BOLOGNA
SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE
DI BOLOGNA

 

“Separazione Consensuale dei Coniugi: Una Guida Completa”

La separazione coniugale è un momento delicato nella vita di due persone che hanno condiviso un cammino insieme. Tuttavia, quando la separazione è consensuale, cioè entrambi i coniugi sono d’accordo sulla necessità di mettere fine al matrimonio, il processo può risultare meno traumatico e contenzioso. Questo articolo esplorerà in dettaglio la separazione consensuale dei coniugi, dalla decisione iniziale alla risoluzione di questioni come la divisione dei beni, la custodia dei figli e il sostegno finanziario.

Sezione 1: La Decisione della Separazione La decisione di intraprendere una separazione consensuale è spesso il risultato di un periodo di riflessione e discussione tra i coniugi. In questa sezione, esamineremo i motivi comuni che portano a questa decisione, tra cui differenze inconciliabili, cambiamenti nella vita o negli obiettivi personali, e il desiderio di un nuovo inizio. Sarà importante anche discutere dei segnali che possono indicare la necessità di una separazione.

Sezione 2: Il Processo di Separazione Consensuale La separazione consensuale implica una serie di passaggi legali e pratici che i coniugi devono affrontare. Questa sezione fornirà una panoramica dei passaggi tipici, inclusa la documentazione necessaria e il coinvolgimento di un avvocato o di un mediatore. Sarà fondamentale esplorare come i coniugi possono collaborare per rendere il processo il più agevole possibile.

Sezione 3: Divisione dei Beni Uno degli aspetti più importanti della separazione consensuale riguarda la divisione dei beni coniugali. Discuteremo di come i coniugi possono stabilire un accordo equo per dividere i loro beni, inclusi immobili, conti bancari, investimenti e altri asset. Sarà importante esaminare le opzioni per la vendita o la condivisione di beni condivisi e discutere dei possibili conflitti che potrebbero sorgere.

Sezione 4: Custodia dei Figli Nel caso in cui ci siano figli coinvolti, la custodia dei figli è una questione cruciale. In questa sezione, parleremo dei modi in cui i coniugi possono affrontare questa sfida in modo cooperativo e nel miglior interesse dei bambini. Sarà essenziale esplorare opzioni come la custodia congiunta e la creazione di un piano di custodia dettagliato.

Sezione 5: Sostegno Finanziario Durante la separazione, i coniugi dovranno affrontare questioni finanziarie, compreso l’assegno di mantenimento o altri accordi finanziari. Discuteremo delle responsabilità finanziarie di ciascun coniuge e di come possono stabilire accordi equi e sostenibili per entrambi.

Sezione 6: Aspetti Emotivi e Psicologici (Anche in una separazione consensuale, possono emergere forti emozioni come la tristezza, l’ansia e la rabbia. In questa sezione, esploreremo i modi in cui i coniugi possono affrontare questi sentimenti, sia individualmente che insieme, e come possono cercare il supporto necessario per superare l’aspetto emotivo della separazione.

Sezione 7: Vita Dopo la Separazione La separazione rappresenta una svolta nella vita di ciascun coniuge. In questa sezione, esamineremo come i coniugi possono affrontare la ricostruzione della propria vita dopo la separazione, compresi aspetti come la creazione di nuove relazioni, il recupero dell’indipendenza finanziaria e il mantenimento di rapporti sani con i figli.

Conclusioni In conclusione, la separazione consensuale dei coniugi può essere un modo più pacifico e collaborativo per mettere fine a un matrimonio. È importante che i coniugi considerino attentamente le questioni legali e pratiche e cercino il supporto necessario per rendere il processo il più agevole possibile. La cooperazione e la comunicazione sono fondamentali per garantire una transizione più dolce verso una nuova fase della vita.

 

 

 

separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare
separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare

 

 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Bologna

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati 

dott. Bruno Perla Presidente 

dott.ssa Sonia Porreca Relatore 

dott.ssa Francesca Neri Componente 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 1822 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2017 

promossa da 

X (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato GUZZO SALVATORE del Foro di Bologna 

parte attrice 

contro

Y (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’Avvocato MINELLI STEFANIA del Foro di Bologna 

parte convenuta 

con l’intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Bologna 

OGGETTO: Separazione giudiziale 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 25 giugno 2019 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2017 X coniugata con Y per matrimonio concordatario celebrato in BOLOGNA il 04/09/1993, chiedeva al Tribunale adìto di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione dei due figli, D. (cl. 1994) e S. (cl. 1999) e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. 

Con memoria depositata il 20.10.2017 si costituiva Y, il quale aderiva alla domanda di separazione, chiedendo, però, l’addebito della disgregazione del rapporto matrimoniale in capo alla ricorrente; chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici. 

Con ordinanza del 13.2.2018, resa all’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza: in particolare, assegnava la casa coniugale al Y, convivente con il figlio D., maggiorenne ma non autosufficiente, il cui mantenimento, ordinario e straordinario, veniva posto integralmente a carico del padre, gravato altresì di un assegno perequativo di €150,00 mensili per il mantenimento della figlia S. (divenuta nelle more maggiorenne) convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie. 

All’udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 14.6.2018 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, già intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 2051/2018. 

La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie. 

Espletata l’istruttoria, all’udienza del 25 giugno 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 12.11.2019. 

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi X e Y sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 2051/2018 resa da questo Tribunale in data 19.6.2018.

Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue. 

– Sull’addebito della separazione

Entrambe le difese, fino in sede di precisazione delle conclusioni, hanno insistito per le rispettive domande di addebito della separazione alla controparte. 

Quanto alla X, l’attrice imputa al convenuto condotte che, durante tutto il periodo di durata del matrimonio (ivi compreso quello successivo all’omologa della prima separazione, intervenuta con decreto del Tribunale di Bologna in data 27.10.1998), sarebbero state caratterizzate da ripetute violenze verbali e fisiche nei confronti della moglie, oltre che condotte contrarie al dovere di fedeltà coniugale, consistite, specificamente, nella ricerca, da parte del marito, di relazioni extraconiugali su siti online. 

Entrambe le allegazioni attoree – in merito alle quali, peraltro, la difesa attorea ha speso appena qualche riga nelle proprie memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. – non hanno trovato alcun idoneo riscontro probatorio in sede istruttoria. 

Quanto, in particolare, alle asserite violenze poste in essere dal Y, gli episodi del 17 novembre 2013 e 17 marzo 2014 (cfr. doc. n. 4 fasc. Avv. Guzzo) denunciati dalla X sono stati oggetto di remissione della relativa querela, con conseguente definizione del correlato giudizio penale a carico del Y con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1899/2018 di declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato (cfr. doc. n. 54 fasc. Avv. Minelli); quanto, invece, agli asseriti maltrattamenti, la Procura della Repubblica, che pure aveva formulato l’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p., ha chiesto l’archiviazione del procedimento ritenendo il fatto insussistente (cfr. doc. n. 14 fasc. Avv. Minelli): va, peraltro, rimarcato come sia nella richiesta di archiviazione da ultimo menzionata come anche, e ancora più diffusamente, nella sentenza penale n. 1899/2018 cit. emerge che nella coppia vi sia stata da sempre una elevata conflittualità, con animosità da parte di entrambi i coniugi, senza, peraltro, che le frequenti liti e discussioni verbali abbiano mai avuto, in effetti, conseguenze rilevanti di sorta. 

Ben diverso esito deve avere, invece, la domanda di addebito della separazione proposta dal convenuto per violazione del dovere di fedeltà coniugale della moglie. 

È noto che la giurisprudenza è costante nell’affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006), sicchè diviene necessario verificare, con accertamento non censurabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, se la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., “lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014). 

In particolare, secondo la giurisprudenza “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord. 6-1 n. 1685/2015; Cass. n. 25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis” (Cass. n. 9074/2011). 

Ciò posto, nel caso di specie è stata la stessa attrice che, a verbale dell’udienza del 5.3.2019, ha pacificamente ammesso di aver avuto, dal 2013, due relazioni sentimentali con uomini diversi dal marito, ovvero tale *** e poi, dalla fine del 2015, tale ***, che ancora oggi è il suo attuale compagno, come comprovato, peraltro, dalle inequivoche fotografie pubblicate sui social (cfr. doc. n. 9 fasc. Avv. Minelli).

È ben vero che la X ha anche precisato che dal 2013 insieme al marito aveva già “deciso verbalmente” di separarsi di nuovo, ma la parte, a ciò onerata secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, non ha dato in giudizio alcuna prova della effettiva previa esistenza, rispetto alle relazioni extraconiugali, di una situazione di crisi già irrimediabilmente in atto, ovvero di un contesto familiare caratterizzato da una convivenza meramente formale per reciproca sostanziale autonomia di vita. 

Tenuto conto del fatto che la relazione extraconiugale con tale ***, ancora oggi compagno dell’attrice, ha avuto inizio (per stessa ammissione della parte) alla fine dell’anno 2015, vi è anche contiguità temporale con l’avvio del presente giudizio di separazione, nel quale il convenuto ha immediatamente proposto la propria domanda di addebito sin dalla costituzione in fase presidenziale, da ciò potendosi desumere con evidenza la rilevanza causale tra il comportamento attoreo in violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e la definitiva disgregazione dell’unità coniugale. 

La domanda di addebito della separazione proposta dal convenuto è, dunque, fondata e va accolta. 

– Sull’assegnazione della casa coniugale

La casa coniugale, per la quale entrambe le parti hanno fatto domanda di assegnazione, è costituita dall’immobile sito in Bologna, Via *** n. 4. 

Nell’abitazione in questione è sempre rimasto ad abitare il Y unitamente al figlio D., maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre la X, con la figlia S., già nella fase presidenziale del presente giudizio risultava essersi trasferita altrove. 

Rispetto alla situazione di fatto appena delineata, ormai consolidata da anni, non sono state dedotte dalle parti novità di rilievo, sicchè va confermata in questa sede l’assegnazione formale della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. in favore del convenuto, quale genitore convivente con prole maggiorenne ma non ancora autosufficiente. 

– Sulle questioni economiche 

In base al disposto di cui all’art. 156, comma 1, c.c., la declaratoria di addebito della separazione alla X preclude il riconoscimento in favore dell’attrice di un assegno di mantenimento a carico del marito: la relativa domanda attorea va, dunque, respinta. 

Quanto al mantenimento dei figli della coppia, entrambi maggiorenni ma pacificamente non autosufficienti, possono farsi le seguenti considerazioni. 

Il Y svolge un lavoro con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Cava Kiwi s.r.l. La documentazione reddituale prodotta in giudizio dal convenuto attesta un reddito netto annuo di circa € 23.500,00, corrispondenti a circa € 1.900,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2014/€ 22964 netti anno (€ 1913 netto mese); anno 2015/€ 24535 netti anno (€ 2044 netto mese); anno 2016/€ 22357 netti anno (€ 1863 netto mese); anno 2017/€ 23755 netti anno (€ 1979 netto mese); anno 2018/€ 24179 netti anno (€ 2014 netto mese)]. È pacifico ed incontroverso che il convenuto sta pagando integralmente la rata di mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale a lui assegnata, rata dell’importo complessivo di € 589,00 mensili, per la quale coobbligata solidale è anche la X (cfr. doc. n. 36 fasc. Avv. Minelli). 

Quanto all’attrice, in fase presidenziale la stessa riferiva a verbale di essere disoccupata ma di aver fatto lavori saltuari come croupier in sale da gioco (cfr. dichiarazioni rese dalla parte a verbale dell’udienza del 31.10.2017), come ribadito dalla parte stessa in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 5.3.2019) e confermato dalla figlia S., escussa come teste in istruttoria (cfr. verbale di udienza del 5.3.2019). La circostanza risulta, invero, debitamente riscontrata anche dalle plurime fotografie prodotte in atti dalla difesa del convenuto, ove è chiaramente visibile la X al tavolo da gioco con la divisa dello “staff” del relativo locale (cfr. doc. nn. 34, 61 fasc. Avv. Minelli). 

In ogni caso, non è dato sapere l’effettivo reddito percepito dall’attrice come croupier, lavoro occasionale per il quale, rispondendo all’interrogatorio formale, la X ha ammesso di aver ottenuto solo un rimborso di €10/15 a serata. Per quanto possa ipotizzarsi che verosimilmente i guadagni percepiti dall’attrice come croupier siano superiori a quelli (davvero esigui) ammessi in giudizio, rimane indubbia l’evidenza di una differente capacità reddituale tra le parti, che inevitabilmente si riverbera sulla misura dell’obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. 

Quanto al primogenito D., non vi è controversia tra le parti a che sia il padre, odierno convenuto, a provvedere al suo mantenimento ordinario: quanto alle spese straordinarie, tenuto conto della disparità reddituale tra i genitori, può essere confermata in questa sede la decisione assunta in fase presidenziale di porre anche queste spese a totale carico del padre con il quale il ragazzo convive, come sta avvenendo da quasi due anni. 

Relativamente alla figlia S., rimasta a convivere con la madre nell’abitazione della nonna materna, in fase presidenziale le parti avevano concordato sulla previsione di un contributo paterno quantificato in € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, somme da versare direttamente alla ragazza entro il giorno 20 di ogni mese sul conto Postepay a lei in uso: tale previsione, in mancanza di sopravvenienze di rilievo in epoca successiva al febbraio 2018 (data del provvedimento presidenziale menzionato), può essere integralmente confermata in questa sede, anche come modalità (diretta) di pagamento. 

– Sulle spese di lite 

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di X . La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell’attività difensiva svolta, nonché della notula depositata in atti dall’Avv. Minelli. 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: 

  1. RIGETTAla domanda attorea di addebito della separazione al convenuto; 
  2. DICHIARAche la separazione coniugale tra le parti è da addebitare a X , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 2, c.c.; 
  3. ASSEGNAl’abitazione familiare, sita in Bologna, via *** n. 4, a Y , convivente con il figlio D., maggiorenne ma non autosufficiente;
  4. PONEa carico di Y l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne S., convivente con la madre, mediante versamento sul conto Postepay in uso alla ragazza della somma mensile di € 150,00, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell’agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie” 
  5. PONEad integrale carico di Y il mantenimento ordinario e straordinario del figlio D., maggiorenne e non autosufficiente, convivente con il padre; 
  6. RIGETTAla domanda di X di assegno di mantenimento in proprio favore; 
  7. condanna X a rifondere a Y le spese di lite, che liquida in complessive € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2019.

IL GIUDICE ESTENSORE 

dott.ssa Sonia Porreca 

IL PRESIDENTE 

dott. Bruno Perla 

Pubblicazione il 29/11/2019