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SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA COME FARE? COSA FARE?

  • di

SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA ALTEDO MONTEVEGLIO CASALECCHIO, BUDRIO MALALBERGO, CASTEL SAN PIETRO SAN PIETROIN CASALE

Capo V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.
Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’ articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

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  • Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31358.
  • – che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa; – che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività; – che, pertanto,

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Art. 150.
Separazione personale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

E’ ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

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Art. 151.
Separazione giudiziale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

, Cass. Civile, sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183.

La procedura per la separazione consensuale:

  • La Separazione consensuale è molto agevole ed è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
  • La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione
  • La separazione consensuale acquista efficacia con un provvedimento emesso dal Tribunale, l’omologa (in pratica il Tribunale si limita a validare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente).
  • Diritto di Famiglia
  • Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.

Si ricorre alla separazione giudiziale quando:

  • in caso di gravi disaccordi tra i coniugi per motivi economici o di affidamento dei figli e può essere richiesta anche da uno solo dei coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del matrimonio.
  • Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
  1. Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.

Quanto al primo profilo, appare evidente la confusione operata dalla impugnata sentenza che riferisce i requisiti della consapevolezza e volontarietà del comportamento non già al comportamento stesso ma al loro impatto sul “sistema” delle norme sui doveri fondamentali dei coniugi, finendo per assolvere dalla valutazione di addebitabilità soggettiva quei comportamenti che, pur evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, nella soggettiva opinione dell’agente siano conformi alla “propria” personale etica o visione sociale e religiosa od ai proprio costumi o siano espressivi (come afferma la Corte di merito con riguardo alla fattispecie) di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. Devesi invece ribadire che “la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti, sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. 12383.05).

Quanto al secondo profilo, appare altrettanto chiaro l’errore commesso nell’aver conferito alla eventuale “tolleranza” del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva (il consenso dell’avente diritto), mancando quindi di considerare “se detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensavile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale” (cfr. in termini Cass. 5762.97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. 13592.06 – 8512.06 – 13747.03), “solo in tal caso potendosi escludere la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione di cui all’art. 151 c. 2 c.c.”

Quanto al primo profilo, appare evidente la confusione operata dalla impugnata sentenza che riferisce i requisiti della consapevolezza e volontarietà del comportamento non già al comportamento stesso ma al loro impatto sul “sistema” delle norme sui doveri fondamentali dei coniugi, finendo per assolvere dalla valutazione di addebitabilità soggettiva quei comportamenti che, pur evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, nella soggettiva opinione dell’agente siano conformi alla “propria” personale etica o visione sociale e religiosa od ai proprio costumi o siano espressivi (come afferma la Corte di merito con riguardo alla fattispecie) di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. Devesi invece ribadire che “la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti, sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. 12383.05).

Quanto al secondo profilo, appare altrettanto chiaro l’errore commesso nell’aver conferito alla eventuale “tolleranza” del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva (il consenso dell’avente diritto), mancando quindi di considerare “se detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensavile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale” (cfr. in termini Cass. 5762.97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. 13592.06 – 8512.06 – 13747.03), “solo in tal caso potendosi escludere la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione di cui all’art. 151 c. 2 c.c.”

  1. a) che la Suprema Corte, sottoponendo a revisione l’indirizzo meno recente, favorevole in prevalenza “al passaggio da una separazione consensuale omologata ad una separazione addebitata”, anche per fatti successivi alla separazione medesima, non soltanto è pervenuta a sottolineare che, in seguito all’abrogazione dell’art. 156 c.c., non sussistono a carico dei coniugi separati obblighi di carattere morale derivanti dal matrimonio, ma solo obblighi di carattere patrimoniale (di guisa che non sono valutabili fatti commessi in violazione di obblighi non più esistenti quando la separazione è stata pronunciata o consensualmente accettata, potendo i comportamenti ed i fatti successivi alla separazione, eventualmente, valere soltanto ai fini del mutamento delle condizioni della separazione medesima, dell’inibitoria dell’uso del cognome maritale e dell’adozione degli strumenti di tutela di cui all’art. 155 c.c., comma 8, artt. 330 e 333 c.c., nonchè ai fini penali), ma, soprattutto, è pervenuta ad enucleare l’essenziale principio secondo cui, per la necessaria contestualità tra il giudizio di improseguibilità della convivenza ed il giudizio di addebitabilità, non è consentito, una volta che la separazione è stata pronunciata o omologata, stabilire con un giudizio a posteriori che il fallimento dell’unione coniugale avrebbe potuto essere imputato a fatti e comportamenti diversi da quelli già considerati (Cass. 17 marzo 1995, n. 3098; Cass. 19 settembre 1997, n. 9317);

SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA COME FARE? COSA FARE?

Diritto di famiglia e dei minori (separazioni, divorzi – consensuali, congiunti e giudiziali e con negoziazione assistita,  modifica delle condizioni di separazione, reversibilità di pensioni al coniuge superstite, riconoscimento di paternità) materie per le quali offre una intera gamma di servizi personalizzati volti al superamento delle numerose e variegate problematiche che si sviluppano all’interno del nucleo familiare.

– Procedure Di Separazione E Divorzio Sia Consensuali Che Giudiziali (Con O Senza Addebito)

– Disciplina Dei Rapporti Patrimoniali Dei Coniugi Ed Assegnazione Dell’Abitazione Familiare

– Affidamento, Collocazione, Mantenimento E Disciplina Del Diritto Di Frequentazione Dei Figli

– Procedure Di Affidamento Congiunto O Disgiunto Di Minori Nati Da Coppie Non Coniugate E, Più In Generale, Assistenza Legale In Ambito Di Rapporti Di Filiazione

– Riconoscimento O Disconoscimento Dei Figli[wpforms id=”9898″ title=”true” description=”true”]

– Unioni Civili  SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

Delle persone e della famiglia

 

– Tutela Dei Rapporti Nonni/Nipoti

– Tutela Avverso La Violazione Degli Obblighi Di Assistenza Nei Confronti Dei Figli Minori

– Ordini Di Protezione Ed Allontanamento Del Coniuge O Del Figlio

– Ordini Di Protezione Contro La Violenza O Lo Stalking Familiare

– Amministrazioni Di Sostegno

Coppie in crisi:

Uno dei due partner è deciso per la separazione e l’altro non accetta

La decisione di separarsi è chiara per entrambi

Coppie separate di fatto: coppie con aree di conflitto sui termini di affidamento dei figli e/o sul versante economico

Coppie separate legalmente: le condizioni di separazione risultano di difficile attuazione o non vengono rispettate

  •  

Codice Civile

Libro Primo
Delle persone e della famiglia

Titolo VI
Del matrimonio

separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare
separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare

Capo V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.
Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’ articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

  • Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31358.

  • – che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa; – che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività; – che, pertanto,

  •  

Art. 150.
Separazione personale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

E’ ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151.
Separazione giudiziale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

, Cass. Civile, sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183.

La procedura per la separazione consensuale:

 

  • La Separazione consensuale è molto agevole ed è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

 

 

  • La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione
  •  
  • La separazione consensuale acquista efficacia con un provvedimento emesso dal Tribunale, l’omologa (in pratica il Tribunale si limita a validare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente).
  • Diritto di Famiglia
  • Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.
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Si ricorre alla separazione giudiziale quando:

 

  • in caso di gravi disaccordi tra i coniugi per motivi economici o di affidamento dei figli e può essere richiesta anche da uno solo dei coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del matrimonio.

 

  • Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

 

  1. Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.

 

Quanto al primo profilo, appare evidente la confusione operata dalla impugnata sentenza che riferisce i requisiti della consapevolezza e volontarietà del comportamento non già al comportamento stesso ma al loro impatto sul “sistema” delle norme sui doveri fondamentali dei coniugi, finendo per assolvere dalla valutazione di addebitabilità soggettiva quei comportamenti che, pur evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, nella soggettiva opinione dell’agente siano conformi alla “propria” personale etica o visione sociale e religiosa od ai proprio costumi o siano espressivi (come afferma la Corte di merito con riguardo alla fattispecie) di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. Devesi invece ribadire che “la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti, sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. 12383.05).

Quanto al secondo profilo, appare altrettanto chiaro l’errore commesso nell’aver conferito alla eventuale “tolleranza” del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva (il consenso dell’avente diritto), mancando quindi di considerare “se detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensavile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale” (cfr. in termini Cass. 5762.97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. 13592.06 – 8512.06 – 13747.03), “solo in tal caso potendosi escludere la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione di cui all’art. 151 c. 2 c.c.”

Quanto al primo profilo, appare evidente la confusione operata dalla impugnata sentenza che riferisce i requisiti della consapevolezza e volontarietà del comportamento non già al comportamento stesso ma al loro impatto sul “sistema” delle norme sui doveri fondamentali dei coniugi, finendo per assolvere dalla valutazione di addebitabilità soggettiva quei comportamenti che, pur evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, nella soggettiva opinione dell’agente siano conformi alla “propria” personale etica o visione sociale e religiosa od ai proprio costumi o siano espressivi (come afferma la Corte di merito con riguardo alla fattispecie) di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. Devesi invece ribadire che “la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti, sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. 12383.05).

Quanto al secondo profilo, appare altrettanto chiaro l’errore commesso nell’aver conferito alla eventuale “tolleranza” del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva (il consenso dell’avente diritto), mancando quindi di considerare “se detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensavile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale” (cfr. in termini Cass. 5762.97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. 13592.06 – 8512.06 – 13747.03), “solo in tal caso potendosi escludere la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione di cui all’art. 151 c. 2 c.c.”

  1. a) che la Suprema Corte, sottoponendo a revisione l’indirizzo meno recente, favorevole in prevalenza “al passaggio da una separazione consensuale omologata ad una separazione addebitata”, anche per fatti successivi alla separazione medesima, non soltanto è pervenuta a sottolineare che, in seguito all’abrogazione dell’art. 156 c.c., non sussistono a carico dei coniugi separati obblighi di carattere morale derivanti dal matrimonio, ma solo obblighi di carattere patrimoniale (di guisa che non sono valutabili fatti commessi in violazione di obblighi non più esistenti quando la separazione è stata pronunciata o consensualmente accettata, potendo i comportamenti ed i fatti successivi alla separazione, eventualmente, valere soltanto ai fini del mutamento delle condizioni della separazione medesima, dell’inibitoria dell’uso del cognome maritale e dell’adozione degli strumenti di tutela di cui all’art. 155 c.c., comma 8, artt. 330 e 333 c.c., nonchè ai fini penali), ma, soprattutto, è pervenuta ad enucleare l’essenziale principio secondo cui, per la necessaria contestualità tra il giudizio di improseguibilità della convivenza ed il giudizio di addebitabilità, non è consentito, una volta che la separazione è stata pronunciata o omologata, stabilire con un giudizio a posteriori che il fallimento dell’unione coniugale avrebbe potuto essere imputato a fatti e comportamenti diversi da quelli già considerati (Cass. 17 marzo 1995, n. 3098; Cass. 19 settembre 1997, n. 9317);

  2. b) che detta Corte, approfondendo la giurisprudenza consolidatasi già nel precedente decennio ed, in particolare, configurando la separazione quale effetto o rimedio di una convivenza ormai intollerabile, o tale da pregiudicare gravemente l’educazione della prole, ha, secondo il suo più recente orientamento, ritenuto che la separazione medesima non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva della ricomposizione dell’unione coniugale, ma comporta che detto istituto si sostanzia in un titolo auto sufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti, onde la volontà del legislatore, espressa nell’art. 151 c.c., di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia stato richiesto, l’addebitabilità della separazione, precludendo, in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata aliunde, in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione stessa, una simile possibilità essendo configurabile solo in caso di nuova pronuncia di separazione, emessa in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo l’eventuale riconciliazione (Cass. 30 luglio 1999, n. 8272);

  3. c) che, “alla stregua della ratio decidendi testè riportata, l’inammissibilità del mutamento del titolo della separazione prescinde completamente dal carattere preesistente o sopravvenuto, rispetto alla separazione consensuale, dei comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, ma attiene alla stessa struttura e funzione dell’istituto della separazione personale dei coniugi”.

La Corte territoriale, quindi, stimando “pienamente condivisibile” tale “referente” giurisprudenziale e non ravvisando “ragioni per discostarsene”, ha finito per escludere “l’ammissibilità del mutamento del titolo della separazione”, ritenendo così (e salvo quanto appresso) “esaurito il tema del decidere”.[wpforms id=”9898″ title=”true” description=”true”]

Nei termini sin qui riferiti, il Giudice del merito ha fatto corretta applicazione di principi che, ripetutamente enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, richiamata del resto nella sentenza impugnata (Cass. n. 9317/1997, cit.; Cass. n. 8272/1999, cit.; nonchè Cass. Sezioni Unite 4 dicembre 2001, n. 15279), sono stati, poi, ribaditi in una non lontana pronuncia di questa Corte (Cass. 29 marzo 2005, n. 6625) là dove trovasi affermato in particolare:

  1. a) che l’art. 151 c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, stabilisce al comma 1 che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, mentre, al comma 2, stabilisce poi che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;

  2. b) che del sopra citato art. 151 c.c., il comma 1, quindi, ricollega la pronuncia di separazione al verificarsi di fatti oggettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale o che compromettano l’educazione della prole, laddove il comma 2, invece, prevede la possibilità di una pronuncia accessoria, su istanza di uno o di entrambi i coniugi, di addebito della medesima separazione;

  3. c) che il coordinamento fra tali disposizioni evidenzia come la dichiarazione di addebito possa essere richiesta e adottata soltanto nell’ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’esperibilità, in tema appunto di addebito, di domande successive a tale giudizio, attribuendo espressamente dell’art. 151 c.c., il comma 2 la relativa cognizione alla competenza esclusiva del giudice della separazione, con la conseguente improponibilità di domande di addebito al di fuori del giudizio anzidetto;

  4. d) che, pertanto, i coniugi, vuoi qualora siano addivenuti ad una separazione giudiziale senza pronuncia di addebito, vuoi qualora siano addivenuti ad una separazione consensuale omologata, come nella specie, non possono chiedere, in un successivo giudizio, nè per fatti sopravvenuti nè per fatti anteriori alla separazione medesima, una pronuncia di addebito, onde, in tal senso, si palesano di per sè prive di fondamento le censure dell’odierna ricorrente là dove quest’ultima assume che “i fatti (originari) denunciati sono tutti precedenti alla richiesta di (separazione) consensuale, ma venuti a conoscenza di una delle parti contraenti soltanto dopo la prestazione del consenso”.

Peraltro, la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza, pur avendo (come si è accennato) “esclusa l’ammissibilità del mutamento del titolo della separazione” ed avendo, quindi, ritenuto “esaurito…il tema del decidere”, ha tuttavia reputato “necessarie ulteriori precisazioni”, così da affermare:

  1. a) che “dagli atti del procedimento emerge la prospettazione, da parte dell’attuale appellante, di una pregressa situazione di fallimento matrimoniale, per comportamenti addebitabili al B. D.N., tale da indurre V.S. a risolversi ad assumere l’iniziativa della separazione e che su tale situazione ebbe ad innestarsi la condotta intenzionalmente ingannevole, posta in essere dal marito, nell’intento di convincere la moglie ad addivenire alla separazione consensuale”;

  2. b) che, “inoltre, il comportamento dedotto dalla ricorrente come maliziosamente attuato dal coniuge al fine di indurla a separarsi consensualmente pare individuato negli artifici e raggiri consistenti nelle mendaci dichiarazioni circa la definitiva cessazione della relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta (della quale la moglie doveva essere a conoscenza – altrimenti non trovando logica spiegazione il mendacio relativo alla cessazione di tale rapporto -, relazione, invece, perdurante e dalla quale era in procinto di nascere un figlio) nonchè nella contestuale rappresentazione della possibilità di una riconciliazione tra i coniugi”;

  3. c) che, “in ultima analisi, piuttosto che fatti e comportamenti intrinsecamente idonei a fondare autonomamente un addebito…la ricorrente pare dedurre…elementi ascrivibili alla fattispecie del dolo processuale revocatorio…”;

  4. d) che, “se il decreto di omologazione della separazione personale consensuale concordata tra i coniugi…non costituisce un provvedimento impugnabile con il mezzo della revocazione, tuttavia va…esclusa quella sorta di lacuna dell’ordinamento adombrata dalla ricorrente (nel senso che) il provvedimento di omologazione, in se stesso considerato, è impugnabile con reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. ed è revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c. per vizi di legittimità, che non si convertono in motivi di gravame, ma sono in ogni tempo deducibili nell’ambito della giurisdizione camerale e sono pure eccepibili in un processo ordinario…, dove l’esistenza di un valido decreto di omologazione si presenti come imprescindibile condizione di legittimità dell’azione”.

Al riguardo, giova premettere come la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 marzo 2001, n. 3149; Cass. 20 novembre 2003, n. 17607; Cass. 4 settembre 2004, n. 17902; Cass. n. 6625/2005, cit.), argomentando dalla natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che da sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, nonchè dal fatto che non è ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi (rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra gli stessi coniugi, salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, rispetto ai quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante), abbia ritenuto applicabili alla separazione consensuale omologata le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà, nei limiti in cui dette norme risultino compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare, riconoscendo ammissibile la relativa azione di annullamento, la cui esperibilità, non limitata all’istituto contrattuale ma estensibile ai negozi che riguardano i rapporti giuridici non patrimoniali, cui appartengono quelli appunto di diritto familiare, presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti, là dove, però, rispetto all’atto di separazione omologato, nè gli eventuali vizi del consenso nè la sua eventuale simulazione sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 c.p.c., nel senso esattamente che, costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, la denuncia degli ipotetici vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.

avvocatiabologna esperti

Nel caso in esame, tuttavia, è da osservare come l’odierna ricorrente non abbia specificatamente censurato l’apprezzamento di fatto della Corte territoriale secondo cui la stessa ricorrente:

1) mediante il ricorso (depositato il 22.7.1999) introduttivo del giudizio, ebbe a chiedere “il mutamento del titolo della separazione personale coniugale da consensuale, come da verbale del 24.11.1998, omologato con decreto del 1.12.1998, in giudiziale con addebito al coniuge…”;

2) mediante il ricorso in appello (depositato il 12.12.2003) avverso la sentenza del primo Giudice (dichiarativa dell’inammissibilità della domanda principale avanzata dalla V., al pari di quella, reciproca, proposta in via riconvenzionale dal marito), ha chiesto la riforma di detta sentenza “tramite l’accoglimento delle conclusioni formulate nel grado pregresso,…asserendo che…la valenza contrattuale della separazione consensuale…rendeva applicabili le norme (art. 1427 c.c.) sull’annullabilità dei contratti per vizio del consenso (e che tale) annullabilità (era) suscettibile di essere fatta valere con la procedura alternativa del mutamento del titolo…”.

In questo senso, anche a voler considerare l’assunto della Corte territoriale riportato da ultimo (sotto le lettere da “a” a “d” che precedono) alla stregua di una vera e propria ratio decidendi, non già di un mero obiter dictum (come pure induce a credere l’affermazione della medesima Corte secondo cui, “esclusa l’ammissibilità del mutamento del titolo della separazione,…il tema del decidere potrebbe ritenersi esaurito”, indipendentemente, quindi, dalle “ulteriori precisazioni” che detto Giudice ha creduto nondimeno “necessarie”), appare, comunque, palese l’infondatezza delle censure attraverso le quali l’odierna ricorrente ha lamentato “il comportamento doloso (del marito) che ha viziato il consenso” (da lei prestato al raggiungimento della separazione consensuale), segnatamente deducendo che i relativi “accordi (vennero) esclusivamente raggiunti mediante l’occultamento doloso dei fatti, messo in atto subdolamente e premeditatamente da una delle parti contraenti”.

Al riguardo, infatti, malgrado la stessa ricorrente abbia, nella memoria ex art. 378 c.p.c., insistito sul rilievo secondo cui “nell’addivenire al negozio della separazione consensuale, la (sua) volontà…fu…viziata dal dolo del B.D.N.” (nel senso esattamente che “si lasciò indurre a concludere l’accordo separatizio in via consensuale dalle numerose e maliziose assicurazioni del marito – tendenti appunto a carpirle la sottoscrizione per il consenso – di aver cessato i rapporti adulterini…, ventilandole la possibilità di una…riconciliazione”), significando altresì che “la parte fraudolentemente ingannata poteva bene chiedere l’annullamento del negozio stesso” e che, “ove la volontà dei contraenti sia in qualche modo viziata, è logico ammettere la possibilità che si ponga nel nulla l’accordo con un’azione contenziosa, senza passare attraverso i rimedi camerali del reclamo e della revoca”, è da considerare, tuttavia, che, sulla base dell’incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto della Corte territoriale sopra riferito, è rimasto accertato che la prospettazione dell’odierna ricorrente (ribadita in questa sede ed incentrata, come si è detto, sul rilievo di essere stata indotta alla separazione consensuale con volontà viziata dall’ignoranza di fatti dovuta al comportamento doloso dell’altra parte, assunto al fine di occultarli ed ottenere un’adesione che mai sarebbe stata concessa se tali fatti fossero stati conosciuti) non si è minimamente tradotta nell’esperimento di un vero e proprio giudizio di annullamento, bensì esclusivamente nella richiesta di una pronuncia di addebito, improponibile (per le ragioni illustrate) al di fuori del giudizio di separazione, ovvero, al più, in una pretesa pur sempre fondata, però, sull’annullabilità della separazione consensuale (per vizio del consenso) “suscettibile di essere fatta valere con la procedura alternativa del mutamento del titolo”, onde, avendo la stessa ricorrente proposto in sede di merito soltanto una simile domanda laddove altra è l’azione (di annullamento appunto) autonomamente predisposta dall’ordinamento a tutela del vizio allegato, nei limiti in cui quest’ultimo possa ritenersi rilevante in relazione ad un atto di separazione consensuale omologata, del tutto legittimamente la Corte territoriale, come già il primo Giudice, ha negato ingresso alla domanda sopraindicata escludendone l’ammissibilità.

Art. 152. (1)
[Separazione per condanna penale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 153. (1)
[Separazione per non fissata residenza. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151. 

Art. 154.
Riconciliazione. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Art. 155.
Provvedimenti riguardo ai figli (
1)

 In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24937. 

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che l’onere di specifica indicazione dei motivi non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello ragionamento applicabile anche ai motivi di reclamo – atteso che una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. (Sez. 6 – 5, n. 1479 del 22/01/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato pedissequamente i rilievi mossi con l’atto di reclamo senza specificare, neppure per sommi tratti, il contenuto delle critica formulata al decreto impugnato, se non formulando censure generiche in ordine alle lacune, ai pregiudizi ed alle gravi carenze metodologiche dell’elaborato peritali che avrebbero potuto essere svolte in un qualsiasi procedimento, impedendo così di cogliere la portata delle doglianze. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 rispettivamente per difetto di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè per omessa valutazione di prove decisive. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha valutato le prove decisive costituite dalle deposizioni, quali informatrici, delle maestre della scuola elementare di (OMISSIS), il cui contenuto è stato distorto dalla CTU, ed entrambi i giudici di merito, nonostante le tempestive censure svolte sul punto dalla difesa del ricorrente, hanno omesso ogni motivazione. 4. Il motivo è inammissibile per difetto di genericità ed autosufficienza. Dall’esame del decreto impugnato non emerge traccia che sia stata dibattuta tra le parti la questione del valore probatorio delle deposizioni delle maestre della scuola di (OMISSIS) e dell’interpretazione che alle stesse sia stata data dalla CTU. E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di specifica allegazione, essendosi limitato ad affermare genericamente di aver formulato uno “specifico motivo d’appello” senza indicarne il contenuto ed il luogo di deduzione. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione del principio di bigenitorialità espresso dalla L. n. 54 del 2006, dell’art. 337 octies sull’ascolto del minore, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991 e della Carta di Nizza del 2000. Lamenta il ricorrente che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, la contrazione del periodo di visita del padre maschera un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento. La Corte d’appello ha erroneamente considerato come elemento di disturbo alla quiete del minore il mantenimento di una significativa relazione padre/figlio. La violazione delle norme sulle bigenitorialità e dell’ascolto del mi

Art. 155-bis. (1)
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

(…………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-ter. (1)
Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.

(………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-quater. (1)
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

(………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 maggio – 17 luglio 2008, n. 19691

(Presidente Varrone – Relatore Federico)

Svolgimento del processo

Con sentenza 26.03.03 il Tribunale di Bergamo, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato l’1.10.94, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni pattuiti proposta il 15.2.00 dal locatore B. D. contro il conduttore B. G. per difetto di legittimazione passiva, riferendosi il mancato pagamento ad un periodo (1.4.99-1.10.99) in cui nel rapporto locatizio era subentrato come conduttore il coniuge L. R. per effetto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale, e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale con cui il B. aveva richiesto, previa determinazione del canone legalmente dovuto, la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendola fondata sotto il profilo del disposto dell’art. 2033 c.c., mentre risultava inammissibile ai sensi dell’art. 79 L. 392/78.

Proposto dal B. appello con duplice motivo, resistito dal B., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 15.6.04, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda di ripetizione del B. nei confronti del B. per intervenuta decadenza.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con un solo motivo, mentre ha resistito con controricorso il B..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 79 secondo comma L. n. 392 del 1978, sostenendosi che il termine di decadenza semestrale previsto dalla norma predetta decorra dalla riconsegna dell’immobile locato, termine che va ricollegato alla definitiva cessazione di fatto del rapporto locatizio.

Il motivo è infondato.

Infatti, nessuna censura può muoversi in linea di massima a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in ordine alla decorrenza, nel caso di specie, del momento iniziale del suddetto termine semestrale di decadenza per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore, ai sensi del citato art. 79 della L. 392/78.

Ed invero, premesso che la fattispecie in esame è caratterizzata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che nel rapporto di locazione in corso tra il B., conduttore, ed il B., locatore, sia subentrata ex lege, a far data dal 6.2.97, la moglie del B. medesimo in conseguenza dell’assegnazione a suo favore della casa coniugale in sede di separazione personale, e che trattasi di un caso che è privo di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, si rileva che le soluzioni astrattamente prospettabili in materia sono tre:

1) il semestre ex art. 79 L. 392/78 decorre – come sostiene la sentenza impugnata – dalla pronuncia sulla separazione personale di coniugi, perché è in questo momento che al coniuge originariamente titolare del contratto subentra l’altro coniuge, assegnatario, mentre nell’ipotesi in questione deve escludersi la possibilità, da parte dell’originario conduttore, di un effettivo rilascio dell’immobile, se non nel senso figurato che più avanti verrà precisato;

2) il semestre decorre, anche in questo caso, dalla data dell’effettivo rilascio da parte dell’originario conduttore, data che può non coincidere con quella del provvedimento giudiziale di separazione e che deve essere provata dall’interessato a fronte di eventuale eccezione di decadenza;

3) in mancanza di possibilità di un rilascio effettivo dell’immobile, si deve escludere che possa aversi una decadenza dall’azione ex art. 79 citato, anche per evitare eventuali ritorsioni del locatore nei confronti del coniuge assegnatario subentrato nella qualità di conduttore, per cui resterebbe soltanto il decorso della prescrizione.

L’ultima tesi va senz’altro esclusa, in quanto, in caso della sua adozione, resterebbe di fatto abrogata la decadenza sancita dall’art. 79 secondo comma L. 392/78.

La soluzione del problema va, pertanto, ricercata attraverso un accorto bilanciamento delle prime due tesi, tenendo presente l’esigenza che la decorrenza del semestre resti ancorata ad una data certa, senza tuttavia porsi in contrasto con quel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa C.S. che richiede, per l’inizio del decorso del termine stesso, la necessità di un effettivo rilascio dell’immobile locato, nel senso cioè che esso “viene concretamente posto nella effettiva disponibilità del locatore” (Cass. 22.3.2005 n. 6152).

Orbene, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, se è indubbiamente vero che la locuzione “riconsegna”, utilizzata nell’art. 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale, va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l’immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto in concreto nella disponibilità effettiva del locatore, è altrettanto vero che siffatta interpretazione non può non tenere conto anche di quelle controversie in cui, per le ragioni più svariate, si fosse resa necessaria la distinzione tra cessazione del rapporto di locazione e concreta riconsegna dell’immobile, intesa quest’ultima quale obbligo autonomo, a volte anche di non semplice esecuzione, che può richiedere la cooperazione stessa del locatore.

È ovvio, infatti, che in questi casi, allo scopo in particolare di impedire che l’inizio della decorrenza del semestre possa essere anticipato ad un momento in cui ancora permanga la detenzione del bene da parte del conduttore, la giurisprudenza di questa C.S. abbia privilegiato una interpretazione della norma dell’art. 79 L. 392/78 che sia strettamente vincolata al dato testuale.

È però altrettanto comprensibile che, laddove debba escludersi un rilievo autonomo della riconsegna dell’immobile rispetto alla cessazione del rapporto di locazione, nel senso cioè che la prima resta completamente assorbita nella seconda per quanto attiene alla sua tipica funzione, il termine di decadenza allora non può che farsi decorrere dal momento stesso della cessazione del rapporto.

In tale ambito deve farsi rientrare appunto il caso della successione del coniuge separato nella posizione di conduttore della casa coniugale, ai sensi dell’art. 6 L. 392/78, allorquando quest’ultima gli sia stata assegnata dal giudice in sede di separazione personale, in quanto è pacifico che si sia con ciò realizzata un’ipotesi di cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario “con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure nell’ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore” (v. Cass. n. 10890/1993).

Data la successione in parola, che si realizza a prescindere dalla volontà del locatore e dalla sua stessa conoscenza del fatto successorio, sarebbe, perciò, assurdo in tale ipotesi far decorrere, per il conduttore sostituito, il termine di decadenza dall’azione ex art. 79 della legge sull’equo canone dal fatto della riconsegna dell’immobile locato cui sia tenuto un soggetto totalmente diverso da quello avente diritto alla ripetizione delle somme non dovute.

In altri termini, non sembra affatto ragionevole che l’esercizio di un proprio diritto dipenda dall’elemento temporale comunque legato alla sorte di un rapporto giuridico rispetto al quale l’agente sia divenuto totalmente estraneo.

È comunque innegabile che, nel caso di successione nel contratto di locazione ex art. 6 L. 392/78, nel momento in cui il coniuge separato ed assegnatario della casa coniugale sia subentrato nel contratto di locazione in sostituzione del coniuge, precedentemente titolare ex latere conductoris, si sia verificata una sorta di riconsegna (in senso del tutto figurativo e virtuale) dell’immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna della cosa locata (sempre nel senso figurativo sopra specificato) al nuovo conduttore.

Conseguentemente, in questa ipotesi, la data di decorrenza del semestre va individuata – in linea di principio – in quella del provvedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, data dalla quale il conduttore non assegnatario cessa appunto di essere tale, pur dovendosi far salva a suo favore (come abbiamo anticipato nella premessa) la possibilità – a fronte di eventuale eccezione di decadenza – di dimostrare che l’effettivo rilascio dell’immobile sia avvenuto in data successiva a quella del provvedimento stesso.

Deve, dunque, ritenersi che, coerentemente con le ragioni sistematiche sopra evidenziate, nel caso di specie la Corte di merito abbia correttamente ritenuto che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi B.-L., emesso in data 5.2.97 dal Tribunale di Bergamo, abbia estinto definitivamente il rapporto di locazione in capo al B. medesimo e che quest’ultimo abbia da quel momento perduto la qualità di conduttore, con la conseguenza che da quella data iniziava a decorrere, per il B., il termine di proponibilità di eventuali azioni per la ripetizione di somme versate per canoni contra legem.

Si aggiunga che nella specie, risultando dallo stesso ricorso per separazione dei coniugi predetti che il marito aveva già abbandonato la casa coniugale al momento della proposizione della domanda, ne deriva che non si rende necessario alcun accertamento circa la data dell’effettivo rilascio dell’immobile da parte del B., dovendosi far coincidere l’inizio della decorrenza del semestre con la data del provvedimento giudiziale di separazione.

Per completezza di motivazione, si rileva che la validità delle argomentazioni che precedono non resta inficiata dalla considerazione, fatta propria dal primo giudice, che – ove si facesse decorrere il termine di decadenza previsto dall’art. 79 L. 392/78 dal subentro di un nuovo conduttore nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge – l’esercizio dell’azione di ripetizione da parte dell’ex conduttore avrebbe esposto quello subentrante al rischio di ritorsioni ad opera del locatore, in quanto, come ha giustamente rilevato la Corte di merito, la soluzione della quaestio iuris qui accolta risulta la sola che appaia coerente con l’esigenza primaria di certezza dei rapporti giuridici che è connaturata all’istituto stesso della decadenza e postula una sua preminenza rispetto all’altra esigenza, pur essa legittima, che investe la tutela del contraente più debole nel contratto di locazione ed era stata ritenuta più cogente dal giudice di prime cure.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono, considerata la novità della questione dibattuta, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Art. 155-quinquies. (1)
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

(………….)

(1)  Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-sexies. (1)
Poteri del giudice e ascolto del minore.  SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

(………..)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza 26 maggio 2008, in Altalex Massimario.

il giudice reputa opportuno rimettere le parti dinnanzi al Collegio di mediazione, costituito in seno al Tribunale di Lamezia Terme e composto da “esperti” in mediazione familiare di rinomata professionalità. Rileva, al riguardo, che la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la separazione personale dei coniugi, tra cui l’art. 155-sexies c.c. che, al comma II, recita:

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Trattasi di una norma introduttiva di un “nuovo” potere discrezionale del Giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi – trai coniugi – intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. Ed, infatti, la disposizione ex art. 155-sexies c.c., rubricata “poteri del giudice ed ascolto del minore” suggerisce che la scelta discrezionale di far ricorso alla mediazione vada inscritta nel novero dei “nuovi poteri” del giudicante i quali posso estrinsecarsi nella facoltà (rectius: potere) di ricorrere all’assistenza di organi d’ausilio. Dal dato normativo – invero alquanto scarno – emerge, in tal senso, che la figura deputata a “mediare” trai coniugi è dotata di particolari competenze professionali ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice. Si tratta, invero, di una facoltà che, nei “casi previsti dalla legge”, è già riconosciuta al giudicante laddove si prevede (art. 68 c.p.c. ) che “il giudice … si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e’ in grado di compiere da sé solo”.

Si è discusso circa l’applicabilità della Mediazione al rito del divorzio, da taluni esclusa poiché – si afferma – ontologicamente non compatibile con quel rito: se, infatti, nel rito della separazione essa è funzionale al raggiungimento di un accordo di omologa, nel rito divorzile siffatta ratio verrebbe meno. E, tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma II, legge 54/2006, le disposizioni della normativa già cit. (quindi anche l’art. 155-sexies c.c.) , si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Una interpretatio ortopedica, restrittiva, appare, quindi, non condivisibile.

Comunque vi è di più: il Giudice odierno reputa che la norma di cui all’art. 155-sexies, comma II, c.c. resterebbe applicabile in via analogica nel procedimento divorzile. Non può, infatti, essere sottaciuto che – anche nel rito del divorzio – permane l’interesse preminente e primario alla tutela della prole, in particolare dei figli minori – cosicché laddove la mediazione sia deputata a realizzare siffatta tutela, escluderla, in siffatti casi, creerebbe un vulnus agli artt. 3, 30, 31 Cost. E, dunque, l’estensione dell’istituto, anche al rito del divorzio, può essere postulata in forza del ricorso allo strumento dell’interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata o teleologica o sistematica, in guisa del richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (come, invero, già fatto in altro caso ma in relazione ai medesimi riti da Trib. Lamezia Terme, ordinanza 20 luglio 2007, Pres. ed est. C. Trapuzzano).

Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4)

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Cass. civile, sez. I, sentenza 1° agosto 2013, n. 18440.

L’accoglimento della richiesta della moglie di assegnazione dell’intera casa coniugale, da parte del primo giudice, è stata censurata, – in modo processualmente corretto, mediante appello – da parte dell’A.

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010), l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune).

Nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni autosufficienti economicamente, e dunque, del tutto correttamente, il giudice a quo ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla moglie.

È appena il caso di precisare che le questioni relative al diritto di proprietà della M. e a quello di abitazione per una quota dell’immobile da parte dell’A., esulano dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e potranno essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Quanto a quello incidentale, l’unico motivo proposto appare infondato.

La rubrica del motivo (violazione di norme, che non vengono indicate, e vizio di motivazione) si limita all’addebito. In realtà il motivo tratta del tutto sommariamente pure dell’assegno e del regime delle spese.

Sull’addebito, il giudice a quo richiama una sentenza penale di condanna dell’A. per lesioni alla moglie, e dunque non si fonda certo (come sostiene il ricorrente), su mere affermazioni della moglie.

Sull’assegno, la sentenza impugnata, tenuto conto, tra l’altro, della scarsissima rendita della moglie (esclusivamente una pensione di Euro 400,00 mensili) e della condizione assai più florida dell’A., che svolge attività commerciale, con ditta propria, ed ha ricevuto rilevante somma all’atto della cessazione dell’attività di autotrasportatore. Corretta appare pertanto la corresponsione di assegno, pur di importo assai limitato, disposta dalla Corte di Appello.

Motiva altresì adeguatamente la sentenza impugnata, sulla condanna alle spese dell’A. dei due gradi di giudizio, in considerazione delle ragioni della separazione e della sua parziale soccombenza sulle domande a contenuto economico.

Art. 156-bis.
Cognome della moglie.  SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157.
Cessazione degli effetti della separazione.  SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158.
Separazione consensuale.  SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

 

SEPARAZIONI E DIVORZI BOLOGNA E PROVINCIA

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coppie di fatto

Al riguardo, giova premettere come la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 marzo 2001, n. 3149; Cass. 20 novembre 2003, n. 17607; Cass. 4 settembre 2004, n. 17902; Cass. n. 6625/2005, cit.), argomentando dalla natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che da sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, nonchè dal fatto che non è ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi (rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra gli stessi coniugi, salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, rispetto ai quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante), abbia ritenuto applicabili alla separazione consensuale omologata le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà, nei limiti in cui dette norme risultino compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare, riconoscendo ammissibile la relativa azione di annullamento, la cui esperibilità, non limitata all’istituto contrattuale ma estensibile ai negozi che riguardano i rapporti giuridici non patrimoniali, cui appartengono quelli appunto di diritto familiare, presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti, là dove, però, rispetto all’atto di separazione omologato, nè gli eventuali vizi del consenso nè la sua eventuale simulazione sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 c.p.c., nel senso esattamente che, costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, la denuncia degli ipotetici vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.

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Nel caso in esame, tuttavia, è da osservare come l’odierna ricorrente non abbia specificatamente censurato l’apprezzamento di fatto della Corte territoriale secondo cui la stessa ricorrente:

1) mediante il ricorso (depositato il 22.7.1999) introduttivo del giudizio, ebbe a chiedere “il mutamento del titolo della separazione personale coniugale da consensuale, come da verbale del 24.11.1998, omologato con decreto del 1.12.1998, in giudiziale con addebito al coniuge…”;

2) mediante il ricorso in appello (depositato il 12.12.2003) avverso la sentenza del primo Giudice (dichiarativa dell’inammissibilità della domanda principale avanzata dalla V., al pari di quella, reciproca, proposta in via riconvenzionale dal marito), ha chiesto la riforma di detta sentenza “tramite l’accoglimento delle conclusioni formulate nel grado pregresso,…asserendo che…la valenza contrattuale della separazione consensuale…rendeva applicabili le norme (art. 1427 c.c.) sull’annullabilità dei contratti per vizio del consenso (e che tale) annullabilità (era) suscettibile di essere fatta valere con la procedura alternativa del mutamento del titolo…”.

In questo senso, anche a voler considerare l’assunto della Corte territoriale riportato da ultimo (sotto le lettere da “a” a “d” che precedono) alla stregua di una vera e propria ratio decidendi, non già di un mero obiter dictum (come pure induce a credere l’affermazione della medesima Corte secondo cui, “esclusa l’ammissibilità del mutamento del titolo della separazione,…il tema del decidere potrebbe ritenersi esaurito”, indipendentemente, quindi, dalle “ulteriori precisazioni” che detto Giudice ha creduto nondimeno “necessarie”), appare, comunque, palese l’infondatezza delle censure attraverso le quali l’odierna ricorrente ha lamentato “il comportamento doloso (del marito) che ha viziato il consenso” (da lei prestato al raggiungimento della separazione consensuale), segnatamente deducendo che i relativi “accordi (vennero) esclusivamente raggiunti mediante l’occultamento doloso dei fatti, messo in atto subdolamente e premeditatamente da una delle parti contraenti”.

Al riguardo, infatti, malgrado la stessa ricorrente abbia, nella memoria ex art. 378 c.p.c., insistito sul rilievo secondo cui “nell’addivenire al negozio della separazione consensuale, la (sua) volontà…fu…viziata dal dolo del B.D.N.” (nel senso esattamente che “si lasciò indurre a concludere l’accordo separatizio in via consensuale dalle numerose e maliziose assicurazioni del marito – tendenti appunto a carpirle la sottoscrizione per il consenso – di aver cessato i rapporti adulterini…, ventilandole la possibilità di una…riconciliazione”), significando altresì che “la parte fraudolentemente ingannata poteva bene chiedere l’annullamento del negozio stesso” e che, “ove la volontà dei contraenti sia in qualche modo viziata, è logico ammettere la possibilità che si ponga nel nulla l’accordo con un’azione contenziosa, senza passare attraverso i rimedi camerali del reclamo e della revoca”, è da considerare, tuttavia, che, sulla base dell’incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto della Corte territoriale sopra riferito, è rimasto accertato che la prospettazione dell’odierna ricorrente (ribadita in questa sede ed incentrata, come si è detto, sul rilievo di essere stata indotta alla separazione consensuale con volontà viziata dall’ignoranza di fatti dovuta al comportamento doloso dell’altra parte, assunto al fine di occultarli ed ottenere un’adesione che mai sarebbe stata concessa se tali fatti fossero stati conosciuti) non si è minimamente tradotta nell’esperimento di un vero e proprio giudizio di annullamento, bensì esclusivamente nella richiesta di una pronuncia di addebito, improponibile (per le ragioni illustrate) al di fuori del giudizio di separazione, ovvero, al più, in una pretesa pur sempre fondata, però, sull’annullabilità della separazione consensuale (per vizio del consenso) “suscettibile di essere fatta valere con la procedura alternativa del mutamento del titolo”, onde, avendo la stessa ricorrente proposto in sede di merito soltanto una simile domanda laddove altra è l’azione (di annullamento appunto) autonomamente predisposta dall’ordinamento a tutela del vizio allegato, nei limiti in cui quest’ultimo possa ritenersi rilevante in relazione ad un atto di separazione consensuale omologata, del tutto legittimamente la Corte territoriale, come già il primo Giudice, ha negato ingresso alla domanda sopraindicata escludendone l’ammissibilità.

Art. 152. (1)
[Separazione per condanna penale. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 153. (1)
[Separazione per non fissata residenza. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151. 

Art. 154.
Riconciliazione. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Art. 155.
Provvedimenti riguardo ai figli (
1)

 In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24937. 

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che l’onere di specifica indicazione dei motivi non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello ragionamento applicabile anche ai motivi di reclamo – atteso che una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. (Sez. 6 – 5, n. 1479 del 22/01/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato pedissequamente i rilievi mossi con l’atto di reclamo senza specificare, neppure per sommi tratti, il contenuto delle critica formulata al decreto impugnato, se non formulando censure generiche in ordine alle lacune, ai pregiudizi ed alle gravi carenze metodologiche dell’elaborato peritali che avrebbero potuto essere svolte in un qualsiasi procedimento, impedendo così di cogliere la portata delle doglianze. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 rispettivamente per difetto di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè per omessa valutazione di prove decisive. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha valutato le prove decisive costituite dalle deposizioni, quali informatrici, delle maestre della scuola elementare di (OMISSIS), il cui contenuto è stato distorto dalla CTU, ed entrambi i giudici di merito, nonostante le tempestive censure svolte sul punto dalla difesa del ricorrente, hanno omesso ogni motivazione. 4. Il motivo è inammissibile per difetto di genericità ed autosufficienza. Dall’esame del decreto impugnato non emerge traccia che sia stata dibattuta tra le parti la questione del valore probatorio delle deposizioni delle maestre della scuola di (OMISSIS) e dell’interpretazione che alle stesse sia stata data dalla CTU. E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di specifica allegazione, essendosi limitato ad affermare genericamente di aver formulato uno “specifico motivo d’appello” senza indicarne il contenuto ed il luogo di deduzione. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione del principio di bigenitorialità espresso dalla L. n. 54 del 2006, dell’art. 337 octies sull’ascolto del minore, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991 e della Carta di Nizza del 2000. Lamenta il ricorrente che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, la contrazione del periodo di visita del padre maschera un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento. La Corte d’appello ha erroneamente considerato come elemento di disturbo alla quiete del minore il mantenimento di una significativa relazione padre/figlio. La violazione delle norme sulle bigenitorialità e dell’ascolto del mi

Art. 155-bis. (1)
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. SEPARAZIONE DEI CONIUGI BOLOGNA

(…………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-ter. (1)
Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.

(………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-quater. (1)
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

(………….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 maggio – 17 luglio 2008, n. 19691

(Presidente Varrone – Relatore Federico)

Svolgimento del processo

Con sentenza 26.03.03 il Tribunale di Bergamo, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato l’1.10.94, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni pattuiti proposta il 15.2.00 dal locatore B. D. contro il conduttore B. G. per difetto di legittimazione passiva, riferendosi il mancato pagamento ad un periodo (1.4.99-1.10.99) in cui nel rapporto locatizio era subentrato come conduttore il coniuge L. R. per effetto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale, e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale con cui il B. aveva richiesto, previa determinazione del canone legalmente dovuto, la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendola fondata sotto il profilo del disposto dell’art. 2033 c.c., mentre risultava inammissibile ai sensi dell’art. 79 L. 392/78.

Proposto dal B. appello con duplice motivo, resistito dal B., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 15.6.04, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda di ripetizione del B. nei confronti del B. per intervenuta decadenza.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con un solo motivo, mentre ha resistito con controricorso il B..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 79 secondo comma L. n. 392 del 1978, sostenendosi che il termine di decadenza semestrale previsto dalla norma predetta decorra dalla riconsegna dell’immobile locato, termine che va ricollegato alla definitiva cessazione di fatto del rapporto locatizio.

Il motivo è infondato.

Infatti, nessuna censura può muoversi in linea di massima a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in ordine alla decorrenza, nel caso di specie, del momento iniziale del suddetto termine semestrale di decadenza per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore, ai sensi del citato art. 79 della L. 392/78.

Ed invero, premesso che la fattispecie in esame è caratterizzata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che nel rapporto di locazione in corso tra il B., conduttore, ed il B., locatore, sia subentrata ex lege, a far data dal 6.2.97, la moglie del B. medesimo in conseguenza dell’assegnazione a suo favore della casa coniugale in sede di separazione personale, e che trattasi di un caso che è privo di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, si rileva che le soluzioni astrattamente prospettabili in materia sono tre:

1) il semestre ex art. 79 L. 392/78 decorre – come sostiene la sentenza impugnata – dalla pronuncia sulla separazione personale di coniugi, perché è in questo momento che al coniuge originariamente titolare del contratto subentra l’altro coniuge, assegnatario, mentre nell’ipotesi in questione deve escludersi la possibilità, da parte dell’originario conduttore, di un effettivo rilascio dell’immobile, se non nel senso figurato che più avanti verrà precisato;

2) il semestre decorre, anche in questo caso, dalla data dell’effettivo rilascio da parte dell’originario conduttore, data che può non coincidere con quella del provvedimento giudiziale di separazione e che deve essere provata dall’interessato a fronte di eventuale eccezione di decadenza;

3) in mancanza di possibilità di un rilascio effettivo dell’immobile, si deve escludere che possa aversi una decadenza dall’azione ex art. 79 citato, anche per evitare eventuali ritorsioni del locatore nei confronti del coniuge assegnatario subentrato nella qualità di conduttore, per cui resterebbe soltanto il decorso della prescrizione.

L’ultima tesi va senz’altro esclusa, in quanto, in caso della sua adozione, resterebbe di fatto abrogata la decadenza sancita dall’art. 79 secondo comma L. 392/78.

La soluzione del problema va, pertanto, ricercata attraverso un accorto bilanciamento delle prime due tesi, tenendo presente l’esigenza che la decorrenza del semestre resti ancorata ad una data certa, senza tuttavia porsi in contrasto con quel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa C.S. che richiede, per l’inizio del decorso del termine stesso, la necessità di un effettivo rilascio dell’immobile locato, nel senso cioè che esso “viene concretamente posto nella effettiva disponibilità del locatore” (Cass. 22.3.2005 n. 6152).

Orbene, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, se è indubbiamente vero che la locuzione “riconsegna”, utilizzata nell’art. 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale, va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l’immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto in concreto nella disponibilità effettiva del locatore, è altrettanto vero che siffatta interpretazione non può non tenere conto anche di quelle controversie in cui, per le ragioni più svariate, si fosse resa necessaria la distinzione tra cessazione del rapporto di locazione e concreta riconsegna dell’immobile, intesa quest’ultima quale obbligo autonomo, a volte anche di non semplice esecuzione, che può richiedere la cooperazione stessa del locatore.

È ovvio, infatti, che in questi casi, allo scopo in particolare di impedire che l’inizio della decorrenza del semestre possa essere anticipato ad un momento in cui ancora permanga la detenzione del bene da parte del conduttore, la giurisprudenza di questa C.S. abbia privilegiato una interpretazione della norma dell’art. 79 L. 392/78 che sia strettamente vincolata al dato testuale.

È però altrettanto comprensibile che, laddove debba escludersi un rilievo autonomo della riconsegna dell’immobile rispetto alla cessazione del rapporto di locazione, nel senso cioè che la prima resta completamente assorbita nella seconda per quanto attiene alla sua tipica funzione, il termine di decadenza allora non può che farsi decorrere dal momento stesso della cessazione del rapporto.

In tale ambito deve farsi rientrare appunto il caso della successione del coniuge separato nella posizione di conduttore della casa coniugale, ai sensi dell’art. 6 L. 392/78, allorquando quest’ultima gli sia stata assegnata dal giudice in sede di separazione personale, in quanto è pacifico che si sia con ciò realizzata un’ipotesi di cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario “con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure nell’ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore” (v. Cass. n. 10890/1993).

Data la successione in parola, che si realizza a prescindere dalla volontà del locatore e dalla sua stessa conoscenza del fatto successorio, sarebbe, perciò, assurdo in tale ipotesi far decorrere, per il conduttore sostituito, il termine di decadenza dall’azione ex art. 79 della legge sull’equo canone dal fatto della riconsegna dell’immobile locato cui sia tenuto un soggetto totalmente diverso da quello avente diritto alla ripetizione delle somme non dovute.

In altri termini, non sembra affatto ragionevole che l’esercizio di un proprio diritto dipenda dall’elemento temporale comunque legato alla sorte di un rapporto giuridico rispetto al quale l’agente sia divenuto totalmente estraneo.