SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO è la normalità di una separazione Giudiziale. Cos avuol dire?
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO è la normalità di una separazione Giudiziale.
Cosa vuol dire?
Normalmente i coniugi quando hanno l’accordo non richiedono la giudiziale che è cosa molto costosa, molto piu’ costosa dal punto di vista di spese legali, perchè comporta anni di causa.
Essa si fa quando occorre dnostrare la colpa del coniuge nella separazione
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA
Le conseguenze dell’addebito della separazione sono prevalentemente di carattere patrimoniale Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti.
Non tutte le separazioni giudiziali portano all’addebito !!
Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la colpa della separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.
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Convivenza di fatto Avvocati Bologna
L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall’ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).
Per la registrazione del contratto di convivenza l’ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:
registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.
Contratti di convivenza Avvocati Bologna
I contratti di convivenza, secondo la definizione fornita dalla legge, sono contratti che permettono alle coppie di conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune.
Riconoscimento figlio naturale Avvocati Bologna
Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.
È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.
L’addebito è solo un giudizio diretto a valutare se un dato evento o comportamento, che ha reso impossibile la convivenza, è imputabile a colpa del coniuge. In concreto la domanda di addebito consiste in un giudizio relativo a quale dei due coniugi ha determinato la fine del matrimonio e/o ha reso intollerabile la convivenza.
Proprio perchè i motivi che portano alla fine dell’unione matrimoniale sono molteplici e possono anche non dipendere dalla violazione degli obblighi matrimoniali, risulta evidente che non sussiste un rapporto conseguenzialità obbligatoria tra la separazione e l’addebito della stessa.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO
Addebito della separazione al marito in caso di rifiuto di avere rapporti sessuali Cassazione, sez. I civile, sentenza 23.03.2005 n. 6276
“Il rifiuto, protattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, per come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6276 del 23 marzo 2005, addebitando la separazione al marito che volontariamente, in seguito ad una lite con la moglie, si era rifiutato di intrattenere rapporti sessuali con la stessa, rendendo impossibile alla consorte il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.
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Effetti e Conseguenze separazione giudiziale con addebito
Vediamo cosa comporta l’addebito per il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, cioè quello a cui è stata attribuita la colpa di aver causato la fine del matrimonio. Assegno di Mantenimento La prima conseguenza è che il separato con addebito (cioè il coniuge colpevole) perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, cioè l’assegno che in caso di separazione viene dato a favore del coniuge economicamente più debole al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. Quindi anche se era il coniuge “economicamente più debole”, perde il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento. Alimenti Quindi il soggetto a cui è stata addebitata la separazione giudiziale mantiene tuttavia il diritto ad ottenere gli alimenti.
In primo luogo, la conseguenza probabilmente più rilevante si manifesta in ordine al riconoscimento dell’eventuale assegno di mantenimento. Infatti, in base all’art. 156 c.c. -(effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), il legislatore stabilisce al primo comma che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, precisando poi, al terzo comma, che comunque “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”.
Ne deriva quindi che, anche qualora il soggetto a cui è stata addebitata la separazione si trovi nelle condizioni economiche che giustificherebbero il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non ne avrà comunque diritto. Il diritto all’assistenza materiale scaturente dal matrimonio si mantiene solo a favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione, il quale pertanto potrà giovare dell’assegno di mantenimento, dopo aver accertato ovviamente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (situazione economica tale da non consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio).
Anche, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 3797/2008), i giudici hanno nuovamente ribadito che l’art. 156, primo comma, c.c. “condiziona il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso”. Resta comunque da sottolineare che, in capo al coniuge cui è stata eventualmente addebitata la separazione, può essere sempre riconosciuto il diritto agli alimenti, che muove da presupposti giuridici diversi rispetto all’assegno di mantenimento.
L’esame comparativo delle condotte di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza sono pertanto elementi imprescindibili.
Infatti il tradimento non rileva se interviene in una situazione già compromessa : In tema di separazione dei coniugi il presunto tradimento non assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito della stessa, laddove risulti intervenuto a situazione ormai compromessa, quando cioè già da mesi, con la scoperta della mala gestio del patrimonio familiare da parte del coniuge infedele, risultasse già maturata l’intollerabilità della convivenza. La presunta gestione per fini personali dei risparmi di famiglia, invece, rileva ai fini dell’addebito solo se la parte dimostri che essa abbia comportato la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica-materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia cui ciascun coniuge è obbligato in via primaria ai sensi dell’art. 143 c.c.
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