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SEPARAZIONI BOLOGNA :   TRADIMENTO VIRTUALE? ADDEBITO?

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SEPARAZIONI BOLOGNA :   TRADIMENTO

VIRTUALE? ADDEBITO?separazioni Bologna avvocato 

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[1] Cass. sent. n. 8929/2013: «In tema di separazione giudiziale dei coniugi, non può essere pronunciato l’addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via Internet, concretizzanti però un legame solo platonico, senza i connotati – anche solo apparenti – di una relazione sentimentale adulterina, e comunque non tradotto in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge (nella specie, la Suprema corte ha confermato, anche nell’iter motivazionale, la sentenza di merito che aveva escluso l’addebito anche sul rilievo della mancanza di prova della condivisione, da parte di quel coniuge, dell’infatuazione manifestata dal partner, e quindi del reciproco coinvolgimento sentimentale)».

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[2] C. App. Perugia sent. del 28/09/1994 «Sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge il quale, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica che, in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, comportando offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge».

[3] Cass. sent. n. 14414/2016.separazioni Bologna avvocato 

[4] C. App. Catania sent. del 30.03.2015. separazioni Bologna avvocato 

[5] Trib. Perugia, sent. del 14.03.2000.

[6] Cass. sent. n. 5510/2017

[7] Cass. sent. n. 8929/2013.

UNO SCAMBIO DI MESSAGGI LIKE SU UNA SOCIAL NETWORK VERSO DONNA AO UOMO PUO’ ESSERE CONSIDERATO TRADIMENTO?

PUO’ PORTARE ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

UNA RELAZIONE platonica di un coniuge con estranei rendeva addebitabile la separazione soltanto quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse dato luogo

SECONDO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE separazioni Bologna avvocato 

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 17 gennaio – 12 aprile 2013 n. 8929

“Attesa l’imperatività e l’alto valore morale dell’obbligo di fedeltà prescritto dall’art. 143 c.c., in presenza di un’acclarata relazione extraconiugale, ed in difetto di un rigoroso accertamento di altre, concomitanti o pregresse, cause di crisi del rapporto coniugale, il Giudice a tanto richiesto è tenuto a pronunciare l’addebito della separazione a carico del coniuge infedele?”

“L’inerzia giudiziaria del coniuge tradito, al pari della sua disponibilità a continuare la coabitazione col coniuge infedele può, in sé costituire motivo di esclusione tra la violazione del dovere di fedeltà del coniuge infedele e la definitiva crisi coniugale, nonché la successiva separazione dei coniugi?”

“Incombe sul coniuge che domandi l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge resosi infedele l’onere di provare di avere, da parte sua, fatto di tutto per salvare il matrimonio?”

“Ferma restando la libertà del Giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, senza essere in alcun modo tenuto a confutare esplicitamente le altre risultanze probatorie non accolte, nel caso in cui il Giudice formi la propria decisione sulla base di una considerazione che non trova riscontro in alcuno degli atti e dei documenti di causa, sussiste un Suo obbligo motivazionale in ordine all’omessa valutazione di prove oggettive acquisite al processo di segno opposto alla suddetta considerazione?”.

4. “Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; art. 360, n 5, c.p.c., Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.” Formula il seguente quesito “Ai fini della determinazione, sia dell’an che del quantum, dell’assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell’altro, occorre previamente operare una quantificazione – approssimativa – del costo mensile del pregresso tenore di vita goduto in costanza di rapporto, al fine di parametrare in concreto la differenza necessaria al beneficiario, rispetto alla portata complessiva dei suoi redditi – sia retributivi che patrimoniali, che di qualunque altro genere – per mantenere il tenore di vita precedente?”

I motivi di ricorso, pur ammissibili, non meritano favorevole apprezzamento. Quanto ai primi quattro, inerenti al diniego di addebito della separazione alla B. e suscettibili di esame congiunto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Nella specie, i giudici d’appello hanno, in aderenza alle regole normative ed ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della B., traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore del R., dal momento che il legame intercorso tra la B. ed il M. si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui.

– non vi era prova certa della infedeltà coniugale, intesa nel senso di relazione adulterina della B., la quale aveva sempre negato la circostanza, posto che né dalla deposizione della S ., né nella citata e-mail si faceva chiaro cenno a rapporti sessuali, occasionali o ripetuti, tra l’appellante e il M., con il quale risultavano esservi stati certamente molti contatti virtuali a mezzo del telefono o via internet (come ammesso dalla stessa B. e ricavabile anche dalla deposizione della S.), ma non con altrettanta certezza molteplici incontri personali né tantomeno congressi carnali;

– nella citata e-mail, risalente al gennaio 2003, il M. aveva manifestato chiari sentimenti amorosi nei confronti della B., riferendosi anche al perdurare dei rapporti interpersonali, così come la S. aveva riferito che il marito ammise di avere frequentato la B. da diverso tempo e di avere intrattenuto corrispondenza e telefonate con ella, ma in nessun atto del procedimento si ricavava con certezza che l’attrazione fosse sfociata in rapporti sessuali, tanto più che nella e-mail in questione il M. pareva addirittura avere avvalorato la tesi di un definitivo distacco dalla donna avvenuto da diverso tempo;

– non erano state acquisite prove in ordine all’eventuale corrispondenza dei sentimenti della B. verso il M ., non potendo certo l’addebito derivare da una mera infatuazione non corrisposta di un altro soggetto, e d’altra parte, la relazione platonica di un coniuge con estranei rendeva addebitabile la separazione soltanto quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si fosse sostanziata in un adulterio, avesse comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge;

– non poteva essere condivisa la valenza data dal Tribunale alla deposizione della S., moglie del M ., la quale aveva riferito esclusivamente in relazione al proprio menage familiare, individuando nella presunta relazione del marito il fallimento del proprio matrimonio e la causa della separazione (si badi bene, consensuale e, quindi, senza addebito), ma naturalmente nulla era stata in grado di dire sulla reale natura dei rapporti tra il marito e la B. e tanto meno sulla connessione causale tra la condotta della appellante e la separazione dal R.. Invero, la deposizione della S. era stata sistematicamente incentrata sulle propria situazione e sui riflessi della vicenda nell’ambito del proprio matrimonio, e contraddittoriamente il giudice di primo grado aveva poi trasfuso le dichiarazioni della donna nell’ambito del matrimonio R.B., con un ingiustificato parallelismo automatico di conoscenze ed effetti; la S., invero, si era limitata a deporre sul fatto di avere sorpreso il marito mentre telefonava di nascosto (non si sa a chi), di avere notato sul suo personal computer vari contatti telefonici con la B. (senza ovviamente essere a conoscenza del loro contenuto), di avere appreso sempre dal marito che frequentava la B. ma non aveva mai sorpreso il coniuge con la appellata, non era stata in grado di precisare in che cosa consistesse la presunta relazione del marito, né quale effetti questa avesse avuto nella situazione matrimoniale dell’appellante;

– del tutto apodittica si rivelava inoltre l’affermazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’infedeltà della B. e la compromissione del suo rapporto coniugale, affidata al contenuto della deposizione resa dalla figlia maggiore delle parti, dalla quale poteva evincersi solo che dal 2001 la madre aveva manifestato maggiori esigenze di autonomia sociale ed assunto uno stile di vita più libero ed indipendente, ciò considerando anche la condotta del R. che, pur essendo venuto a conoscenza dei fatti sin dal 2000-2001, aveva tollerato la situazione per oltre due anni, essendosi limitato a contattare la S. nel 2001 per renderla edotta del comportamento del marito;

– s’imponeva pertanto anche la riconsiderazione e l’accoglimento della richiesta di assegno per sé svolta dalla B., fermi restando il regime di affidamento del figlio minore dei coniugi ed il contributo paterno per il suo mantenimento, assegno che avuto riguardo alle condizioni delle parti, alle adottate statuizioni per il figlio ed al tenore della pregressa vita matrimoniale, caratterizzato da tratti agiati ma non particolarmente dispendiosi, poteva essere quantificato in Euro 300,00 mensili, rivalutabile a norma di legge.