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soggetti residenti fiscalmente in Italia

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soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta

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  1. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, “L‘imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 […] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” In base a quanto indicato dalla norma, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato sono tassati per i redditi ovunque prodotti. La definizione di residenza fiscale, ex art. 2 del TUIR, dispone infatti che: “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”.

Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 del 2015) secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 DPR 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (v. Cass. 677/2015, 14434/2010, 9319/2006).

 

 

La CTR, in fattispecie di omessa dichiarazione in presenza di attività fiscalmente rilevante compiuta dal contribuente sul territorio italiano, ha ritenuto dimostrata la residenza del contribuente fin dal 2006 nel Regno Unito, dove svolgeva la propria attività lavorativa, pagando le relative imposte, ritenendo ininfluenti sia la residenza fiscale in Italia – quale strumento presuntivo di per sé inidoneo a giustificare l’accertamento – sia la tardiva iscrizione all’AIRE e la qualifica di legale rappresentante della _______ spa, carica rivestita dal __________ in periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2009).

Corte di Cassazione, ordinanza n.16634 del 25 giugno 2018  soggetti residenti fiscalmente in Italia

Ritenuto in fatto

L‘Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR ___________, che su impugnazione da parte di ___________ di avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38 comma 4, DPR 600/73, per Irpef anni 2007 e 2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. La CTR, in fattispecie di omessa dichiarazione in presenza di attività fiscalmente rilevante compiuta dal contribuente sul territorio italiano, ha ritenuto dimostrata la residenza del contribuente fin dal 2006 nel Regno Unito, dove svolgeva la propria attività lavorativa, pagando le relative imposte, ritenendo ininfluenti sia la residenza fiscale in Italia – quale strumento presuntivo di per sé inidoneo a giustificare l’accertamento – sia la tardiva iscrizione all’AIRE e la qualifica di legale rappresentante della _______ spa, carica rivestita dal __________ in periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2009).

Il contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Considerato in diritto

  1. Con unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 38, commi 4, 5, 6, DPR 600/73, per non avere la CTR considerato l’omessa presentazione della dichiarazione, pur in presenza di attività fiscalmente rilevanti svolte dal contribuente in Italia, in mancanza di iscrizione all’AIRE (avvenuta successivamente, nel 2014).
  2. Il motivo è fondato, in quanto i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 […] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” In base a quanto indicato dalla norma, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato sono tassati per i redditi ovunque prodotti. La definizione di residenza fiscale, ex art. 2 del TUIR, dispone infatti che: “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”.

Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 del 2015) secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 DPR 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (v. Cass. 677/2015, 14434/2010, 9319/2006).

  1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la mancata declaratoria della inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancanza di specificità dei motivi, ex art. 53 DLgs. 543/92.
    4. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non riportando i motivi di appello e le assente corrispondenti argomentazioni delle eccezioni disattese dal giudice di primo grado, non consentendo a questo giudice di valutarne la coincidenza e la mancanza di elementi di critica alla sentenza impugnata.
  2. Va conseguentemente accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR ___________, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR ___________, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002.