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Successioni eredità soluzioni veloci bologna vicenza ravenna

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Successioni eredità soluzioni veloci bologna vicenza ravenna

Ereditare significa entrare nella stessa posizione giuridica del defunto: debiti e crediti.

Si chiama, appunto, successione a titolo universale proprio perché il patrimonio del defunto e dell’erede diventano una cosa sola.

Questo è un bene se ci sono beni e crediti, è un problema se ci sono debiti.

Vi sono fatti in cui un testamento puo’ essere manomesso, e le conseguenze sono assai gravi , o aver indotto il testatore a redigere un testamento ingiusto, forse  approfittando delle precarie condizioni di salute mentale di quest’ultimo (circonvenzione di persona incapace).

Il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti giuridici solo dal momento della morte di colui che lo ha redatto. Può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura. Il testamento deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, è un atto libero, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. E’ bene conoscere per tempo come fare per disporre delle proprie volontà in modo valido.

 

Altri figli ,solo perchè hanno assistito di più un genitore in vita cercano talvolta di ottenere vantaggi in un testamento quasi come forma di riconoscenza, anche con palese violazione della quota legittima. Al di là delle questioni economiche vanno salvaguardate questioni di principio.

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Un avvocato esperto come l’avvocato Sergio Armaroli è a disposizione , alla dichiarazione di successione, alla redazione dell’inventario se necessario, alla vendita dei beni ereditari,

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COLLAZIONE

Cass. civ. n. 17022/2017

In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell’asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all’esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).

Cass. civ. n. 20041/2016

In tema di collazione, ove il “relictum” sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

Cass. civ. n. 27410/2005

Ai sensi dell’art. 725 c.c. la collazione per imputazione, istituto diretto ad assicurare la par condicio degli eredi, opera immediatamente mediante il prelievo, da parte degli altri eredi, dalla massa ereditaria, di beni in proporzione delle loro rispettive quote, prelievo appunto formato — per quanto possibile — con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura, prevedendo l’art. 726 c.c. che, fatti i prelevamenti, si proceda alla stima di quel che rimane nella massa, così da consentire la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dei condividenti in proporzione delle quote.

Cass. civ. n. 3118/1993

Nell’ambito delle operazioni di divisione ereditaria, il sistema dei prelevamenti compensativi, a favore dei coeredi nei cui confronti altro coerede siasi reso debitore in dipendenza dei rapporti di comunione, non ha carattere obbligatorio, potendo conseguirsi un risultato analogo mediante una ripartizione proporzionale del credito ed il suo soddisfacimento in sede di formazione delle porzioni.

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Cass. civ. n. 2723/1973

La norma di cui all’art. 604, comma primo, c.c., secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi
meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata. Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutta l’entità spaziale del documento, affinché, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura, il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell’intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio è necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate.

Cass. civ. n. 2630/1990

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

Cass. civ. n. 4131/1976

Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l’automatica attribuzione agli assegnatari dei frutti (naturali o civili) che i beni medesimi abbiano prodotto durante lo stato di comunione. Questi, ove non distribuiti fra i coeredi, in proporzione delle quote, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione. Ne consegue che l’acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli per norma dettata dal testatore (art. 733 c.c.), fa sorgere un corrispondente suo debito verso i coeredi (art. 724 secondo comma c.c.), con il diritto di questi ultimi di effettuare prelevamenti dalla massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote (art. 725 primo comma c.c.).

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TESTAMENTOI OLOGRAFO

Cass. civ. n. 31457/2018

L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Cass. civ. n. 27414/2018

Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

Cass. civ. n. 18616/2017

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.

Cass. civ. n. 26791/2016

L’art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l’indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del “de cuius”, ne conteneva le disposizioni di ultima volontà, con l’indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l’espressione:“grazie ed un abbraccio Marcello”).

Cass. civ. n. 10613/2016

In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.

Cass. civ. n. 23014/2015

Qualora la scheda testamentaria sia priva della data e il testatore vi affermi che è stata redatta nel giorno di un evento futuro ed incerto (nella specie, il proprio suicidio), il testamento olografo è annullabile per difetto di data.

Cass. civ. n. 4492/2014

Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.

Cass. civ. n. 24882/2013

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.

Cass. civ. n. 22420/2013

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

TESTAMENTO PUBBLICO

Cass. civ. n. 15379/2000

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo, requisito richiesto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto — anche in tempi diversi — non sono ovviabili da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole «mio testamento», su una busta contenente la scheda testamentaria, fermata con punti metallici, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15379 del 1 dicembre 2000)

Cass. civ. n. 8899/1994

Tra requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell’art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall’apposizione della data — per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell’atto — e dalla sottoscrizione in calce, che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8899 del 28 ottobre 1994)

Cass. civ. n. 7636/1991

La validità del testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., esige l’autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d’istruzione od allo stato di salute del testatore).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7636 del 10 luglio 1991)

Cass. civ. n. 6682/1988

Per il combinato disposto degli arti. 602 e 606 c.c., l’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell’atto, deve escludersi che Ia data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto, né l’invalidità del testamento può essere subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6682 del 9 dicembre 1988)

Cass. civ. n. 6641/1987

La data, nel testamento olografo, può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontà. Pertanto, non essendo richiesta per la validità del testamento olografo l’unicità del contesto, ma essendo in facoltà del testatore redigerlo in più tempi, in tal caso, la data apposta nella parte della scheda contenente le disposizioni stese per prime soddisfa il relativo requisito, ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell’unica scheda, cui nella sua interezza la data è riferibile.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6641 del 31 luglio 1987)

Cass. civ. n. 2074/1985

Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l’olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2074 del 22 marzo 1985)