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VENDITA SIMULATA IMMOBILI COLLAZIONE AVVOCATO ESPERTO

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VENDITA SIMULATA IMMOBILI COLLAZIONE AVVOCATO ESPERTO

Spesso nelle eredita’ ci si accorge che  il defubnto cioè il de cuius aveva fatto vendite simulate al fine di ledere alcuni eredi legittimari

EREDE LESIONE LEGITTIMA QUANDO UNA VENDITA NASCONDE UNA DONAZIONE
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VENDITA SIMULATA IMMOBILI COLLAZIONE AVVOCATO ESPERTO

Tanto premesso gli attori chiedevano:
che fosse dichiarata la simulazione assoluta degli atti di vendita su menzionati;
in subordine, accertarsi che il primo di detti contratti tra il de cuius e (OMISSIS) integrava una donazione indiretta ed era pertanto soggetto a collazione ex articolo 737 c.c., con conseguente condanna del convenuto a conferirlo all’eredita’ paterna;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano dichiararsi che il secondo contratto, intercorso tra il de cuius e la (OMISSIS) srl, era nullo poiche’ costituiva una donazione priva dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalle legge, con conseguente condanna di detta societa’ a restituire gli immobili che erano oggetto dell’eredita’ dello stesso

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Conviene per ragioni di priorita’ logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione dell’articolo 110 c.p.c. e articolo 457 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimazione processuale degli odierni controricorrenti a proporre appello quali eredi di (OMISSIS), ritenendo all’uopo sufficiente la documentazione prodotta dai medesimi, vale a dire la denuncia di successione, l’atto notorio relativo agli eredi legittimi e la pubblicazione del testamento olografo della dante causa degli odierni resistenti.
Il motivo e’ infondato.VENDITA SIMULATA IMMOBILI COLLAZIONE AVVOCATO ESPERTO
La Corte territoriale ha infatti ritenuto l’idoneita’ della documentazione prodotta ai fini della prova della legittimazione processuale degli appellanti odierni resistenti, rilevando la mancanza di specifica contestazione sulla documentazione suddetta, ad eccezione della contestazione sull’autenticita’ della sottoscrizione del testamento olografo di (OMISSIS) che istituiva eredi i figli (OMISSIS) e (OMISSIS).
In relazione al testamento, peraltro, la Corte ha correttamente rilevato l’inidoneita’ della procedura di disconoscimento e verificazione della sottoscrizione della scrittura privata, proposta dagli appellati ed odierno ricorrenti, trattandosi di rimedio che non e’ esperibile in relazione a documenti provenienti da un soggetto terzo; nel caso di specie, ai fini della contestazione della validita’ della sottoscrizione del testamento, quale presupposto della legittimazione processuale degli eredi istituiti, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto invece esperire querela di falso, azione che non e’ stata proposta nel presente giudizio.
Quanto poi a (OMISSIS), non menzionato nel testamento, incontroversa la qualita’ di coniuge della dante causa, giova richiamare il pacifico principio del cumulo tra successione testamentaria e successione legittima.
Cio’ premesso, si osserva che la stessa proposizione della presente controversia, diretta ad accertare la nullita’ di determinati atti di disposizione del de cuius al fine di sottoporre i relativi beni a collazione ex articoli 737 c.c. e ss. implica accettazione tacita dell’eredita’.

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Ed invero, ChiaAma suBito AvvOcato Esperto Che risolVe o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. 10060/2018; 13738/2005).
Vanno a questo punto esaminati il primo, quinto e sesto motivo di ricorso, i quali investono la medesima questione circa i limiti della prova della simulazione assoluta.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1417 e 2722 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato che la qualita’ di terzo ai fini della simulazione e’ propria non soltanto di chi agisce in riduzione ex articolo 553 c.c., ma anche dell’erede che agisce in collazione.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza che ha affermato la possibilita’ per i resistenti di provare la simulazione assoluta del contratto con ogni mezzo, adoperando la prova per testi e quella per presunzioni.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte ha fondato la prova della simulazione dei due contratti essenzialmente in forza di presunzioni, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., deducendo la assoluta inidoneita’ degli elementi indiziari indicati dalla Corte territoriale a provare la simulazione, in quanto del tutto privi di significativita’, irrilevanti, non univoci ed arbitrari.
I motivi che precedono, in buona sostanza, censurano la statuizione della Corte territoriale, che, ribaltando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto ammissibile, nel caso di specie, la prova testimoniale e quella presuntiva in relazione alla prova della simulazione assoluta dei due rogiti stipulati dal de cuius (OMISSIS), rispettivamente, il 27.3.1996 ed il 5.4.1996, aventi ad oggetto il trasferimento di diversi cespiti immobiliari, il primo a (OMISSIS), e quello successivo alla (OMISSIS) srl;
si censura inoltre la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto raggiunta la prova in via presuntiva della simulazione assoluta sulla base di elementi privi di gravita’, precisione e concordanza, in contrasto con la disposizione dell’articolo 2729 c.c.
Orbene quanto alla valutazione di ammissibilita’ della prova presuntiva, la statuizione della Corte territoriale e’ fondata su due autonome rationes decidendi:
la principale, secondo cui la contestazione dell’ammissibilita’ della prova testimoniale e presuntiva della simulazione assoluta era stata sollevata tardivamente, in quanto era stata fatta valere solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (dalla sola difesa di (OMISSIS)), nonostante l’esplicito riferimento ai dati presuntivi contenuto nell’atto introduttivo del giudizio;
da cio’, in accoglimento dell’impugnazione, la nullita’ della statuizione del primo giudice che aveva escluso l’ammissibilita’ del ricorso alla prova presuntiva in assenza di rituale eccezione della controparte, e la possibilita’ per la Corte di riesaminare la rilevanza probatoria degli indizi, che non era stata effettuata dal primo giudice.
l’altra ratio decidendi, esposta “solo per completezza espositiva”, secondo cui i limiti di prova di cui agli articoli 1417 e 2722 c.c. non sussisterebbero nei confronti dell’erede che agisce in collazione; secondo la corte territoriale anche nel caso di azione ex articolo 737 c.c. l’erede sarebbe in posizione di terzieta’ rispetto al de cuius e potrebbe dunque far valere senza limiti la prova testimoniale e quella per presunzioni.
Orbene la principale ratio decidendi, secondo cui l’eccezione di inammissibilita’ della prova per presunzioni sarebbe stata sollevata tardivamente, non risulta attinta dai ricorrenti, i quali, nel sesto motivo, premessa una dettagliata contestazione degli elementi considerati dal giudice di merito quali elementi presuntivi della simulazione assoluta delle vendite, nella parte finale del motivo (pag. 36 del ricorso) affermano che le conclusioni precedenti, relative alla contestazioni sulla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c., “rendono ormai irrilevante la questione circa l’eventuale tardivita’ dell’opposizione per l’uso delle presunzioni (sostenuta ex adverso e negata dagli appellati: cfr comparsa conclusionale pagg.46-48) e non superata a parere degli attuali ricorrenti dalla Corte in sentenza con una motivazione che non appare esauriente e convincente in quanto tautologica

 

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