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CONFISCA AUTO SE RIFIUTI ALCOLTEST ? COME? ATTENZIONE !!!

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CONFISCA AUTO SE RIFIUTI ALCOLTEST ? COME? ATTENZIONE !!!

Le sanzioni in caso di rifiuto

Se le condizioni per richiedere l’alcoltest sono rispettate, il rifiuto costituisce reato (articolo 186, comma 7, Codice della Strada).

GUIDA UBRIACHI DROGATI ALCOLTEST ESAMI
GUIDA UBRIACHI DROGATI ALCOLTEST ESAMI

Si applica la sanzione penale dell’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e dell’arresto da sei mesi ad un anno.

Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

In caso di recidiva nel biennio, ossia se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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Per riottenere l’auto confiscata si può fare ricorso rivolgendosi al prefetto. In questo caso si hanno 60 giorni di tempo ed è la soluzione più indicata se nel verbale si è contestata una violazione per cui non si può scegliere di pagare in forma ridotta. In alternativa, si può andare dal giudice di pace e in tal caso si avrebbero a disposizione 30 giorni.  Con  la confisca è definitiva, invece, si procede con la vendita all’asta del veicolo. Questa è preceduta da un avviso di vendita, una relazione che certifica il valore del veicolo e un’ordinanza del giudice.

Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Auto confiscata, cosa fare? Rinunciare alla vettura per un errore può essere un duro colpo. Anche perché il veicolo può diventare proprietà della Pubblica Amministrazione.

E SEI SEI UN TAXISTA O CAMIONISTA?

5. In caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest

  1. a) l’arresto da 6 mesi a 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
  2. b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 aumentata da un terzo alla metà;
  3. c) la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
  4. d) la revoca della patente se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti;
  5. e) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (in questo caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata);
  6. f) La decurtazioni di 10 punti dalla patente;

È importante rispondere alla domanda. Soprattutto se la polizia ti ha fermato e confiscato la macchina perché guidavi senza assicurazione o eri al volante di un veicolo truccato.

Come puoi immaginare, i motivi di confisca auto possono essere diversi. Quello che conta: evitare di perdere il veicolo. Scopriamo come riavere l’auto confiscata in garage.

CONFISCA COME EVITARLA NON SEMPRE SI PUO’

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore ai 1,5 g/l, che non abbia causato incidenti, è possibile evitare la confisca ed ottenere dissequestro dell’auto con l’assistenza di un legale. Al termine del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, infine, il giudice dichiara l’estinzione del reato, dimezzando il periodo di sospensione della patente di guida e revocando la confisca del mezzo.

Come funziona la confisca del mezzo

Prima di capire come recuperare un veicolo confiscato facciamo chiarezza su cosa dice la legge. L’articolo 213 del Codice della Strada stabilisce un punto essenziale. Ovvero?

L’organo di polizia che accerta la trasgressione, per la quale scatta la confisca, deve farne menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato in solido diventa custode del mezzo confiscato e deve:

Depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità di custodirlo a proprie spese o, in alternativa, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Inoltre, sul mezzo devi porre una segnalazione visibile che attesta lo stato di sequestro mentre Il documento di circolazione viene trattenuto negli uffici dell’organo di Polizia.

Dopo, la confisca dell’auto viene comunicata al P.R.A. che l’annoterà nei suoi registri. Poi sempre secondo il suddetto articolo del Codice della Strada Strada:

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.

Se il custode del veicolo si rifiuta di spostare il mezzo confiscato dovrà pagare una multa tra 1.818 euro a 7.276 euro ed è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Inoltre, la persona deputata a conservare il veicolo non può usarlo per circolare e nel caso commettesse questa irregolarità la multa è davvero salata: da 1.988 a 7.953 euro.

Si rifiuti di fare l’alcoltest.

Sia sorpreso a guidare senza patente.

Abbia patente scaduta o sospesa.

Estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

Infatti, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova (sentt. nn. 248 del 2014, 198 e 247 del 2015, 22 del 2016, 91, 175, 222 e 236 del 2018, 68 e 155 del 2019, 58 del 2020; ordd. nn. 43 del 2013, 221 e 130 del 2017, 207 del 2019).

Corte Costituzionale, 24/04/2020, n.75

La nozione di appartenenza del veicolo

Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Cassazione penale sez. I, 04/02/2020, n.14844

Reato stradale estinto per causa diversa dalla morte

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che dichiari con sentenza la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo, di trasmettere gli atti al prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o sospensione della patente ovvero della confisca del veicolo, potendo a ciò provvedere anche il P.M. o, in caso di incertezza, il giudice dell’esecuzione: ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal P.M. avverso quella sentenza per il fatto che il giudice della cognizione abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto.

Cassazione penale sez. VI, 05/02/2019, n.6947

Guida in stato di ebbrezza

In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato).

Cassazione penale sez. IV, 04/12/2018, n.7526

Estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

In caso di estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (articolo 186, comma 9-bis del codice della strada), la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida eventualmente prevista per il reato di cui all’articolo 186 del codice della strada (ad esempio, nelle ipotesi i cui all’articolo 186-bis, comma 5, dello stesso codice della strada), la competenza a provvedere sulla revoca della patente spetta al prefetto, e non al giudice, in forza della norma generale di cui all’articolo 224, comma 3, del codice della strada, che trova una esplicita, eccezionale deroga, per la sola sospensione della patente, in quanto previsto dall’articolo 189, comma 9-bis, del codice della strada, laddove si consente al giudice – e non al Prefetto – di provvedere direttamente, pur avendo dichiarato estinto il reato, su specifiche sanzioni amministrative accessorie, riducendo alla metà la durata della sospensione della patente di guida e revocando l’eventuale confisca del veicolo di proprietà dell’imputato.

In altri termini, nel caso di esito positivo della prova, il giudice dovrà dichiarare estinto il reato e, ai sensi dell’articolo 224, comma 3, del codice della strada, trasmettere gli atti al Prefetto competente in via esclusiva a decidere sulla revoca (nella maggior parte dei casi, il prefetto disporrà nuovamente la revoca della patente di guida, ma in esito al procedimento amministrativo di cui all’articolo 219 del codice della strada); mentre in caso negativo, il giudice, come previsto dall’articolo 186, comma 9-bis, dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale (arresto e ammenda) e applicazione definitiva della revoca della patente di guida. Da quanto esposto consegue anche che laddove il giudice abbia ammesso l’interessato al lavoro di pubblica utilità, la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza, non potrà avere immediata efficacia, dovendola il giudice sospendere fino all’esito della verifica sulla probation.

Cassazione penale sez. IV, 23/10/2018, n.56962

Reato di sottrazione di un bene posto in sequestro

L’elemento soggettivo del reato di sottrazione di un bene posto in sequestro è il dolo generico è integrato dalla consapevolezza di disporre del bene e di agire in violazione del vincolo su di esso gravante. ( Nel caso di specie, era stato sottratto il bene allo scopo di favorire la proprietaria e di evitare la confisca del veicolo).

Tribunale Napoli sez. I, 10/10/2018, n.10476

L’illegittimità della confisca del veicolo

In tema di sanzioni amministrative, l’illegittimità della confisca del veicolo comporta l’annullamento soltanto di tale misura accessoria e non dell’intera ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, ritenuta l’assenza dei presupposti per confiscare il veicolo, aveva annullato anche la sanzione principale inflitta perché lo stesso circolava senza i documenti prescritti dall’art. 93, comma 7, cod. strada).

Cassazione civile sez. II, 05/06/2018, n.14366

Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest: sospensione della patente e confisca del veicolo

In tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie.

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.37804

Confisca del veicolo per la guida in stato di ebbrezza

La confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al citato art. 186, comma 2, lett. c), si riferisce al “veicolo con il quale è stato commesso il reato”, mentre quella di cui all’art. 213, comma 2 -sexies al veicolo “adoperato per commettere il reato”.

Cassazione civile sez. II, 21/05/2018, n.12511

Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria

In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.

Come avviene la confisca dell’auto

Come riavere auto confiscata? Esistono due tipi di confisca. Quella amministrativa viene ordinata dal prefetto dopo una violazione del Codice della Strada. Quella penale, invece, è emessa dal giudice e dispone la confisca del bene collegato ai reati.

La confisca diventa definitiva quando sono scaduti i termini per contestare il provvedimento o quando il giudice sancisce la non impugnabilità. Con la conferma della confisca la tua vettura verrà venduta in apposite aste giudiziarie per auto.

Come recuperare un veicolo confiscato

Ed ecco la domanda chiave: come riavere auto confiscata? Puoi comincia fare ricorso e rivolgerti al prefetto. In questo caso hai 60 giorni di tempo ed è la soluzione più indicata se nel verbale è stata contestata una violazione per cui non si può scegliere di pagare in misura ridotta. In alternativa, puoi andare dal giudice di pace. Vuoi procedere così?

Hai a disposizione 30 giorni. Vuoi fare ricorso per la confisca auto? Devi compilare un modulo dedicato in cui scrivere i tuoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e anche gli estremi identificativi del tuo veicolo.

Il modulo viene rifiutato? Allora significa che la tua auto è stata confiscata senza appello. Ora veniamo al punto: come riavere auto confiscata? Come ti ho accennato, se la confisca è definitiva il veicolo viene venduto all’asta. Questa viene preceduta da un avviso di vendita, una relazione che certifica il valore del veicolo e un’ordinanza del giudice.

Tutte queste certificazioni vengono poi pubblicate entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Per recuperare la macchina confiscata diventa indispensabile evitare l’asta. Come fare? Devi saldare il debito con la pubblica amministrazione.

Come evitare la confisca auto per guida in stato di ebbrezza? Non devi aver causato incidenti se il tasso alcolemico è superiore a 1.5 g per litro. Il giudice può decidere di convertire la pena in lavori socialmente utili. In ogni caso è valido il consiglio: o guidi o bevi.

IMPORTANTE CASSAZIONE SEZ  UNITE SU CONFISCA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 25 febbraio – 18 giugno 2010, n. 23428

Sul tema, un primo orientamento giurisprudenziale è nel senso che il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, cod. strada, all’art. 186, comma 2, lett. c), dello stesso codice, è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato articolo 186, comma 7, ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando limitatamente a quest’ultima ad altra disposizione di legge solo con esclusivo riferimento alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
In altri termini, secondo questa tesi, tale rinvio, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e procedure che regolano il sistema della confisca del veicolo, non estendendosi alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non dovrebbe essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv. 263277; Sez. 6, n. 36396 del 10/07/2014, Farinelli, Rv. 263254).
A tale orientamento se ne oppone uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nell’art. 186, comma 7, legittima la conclusione dell’applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa quindi procedersi alla confisca: ciò in ragione del fatto che tale rinvio sarebbe da qualificare come “formale” (o “dinamico”) e ciò importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem avendo i riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell’art. 186, comma 2, lett. c), che comprende l’espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275; Sez. 4, n. 14169 del 16/10/2014, dep. 2015, De Berardinis, n.m.).

  1. In via preliminare è opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 186, commi 7 e comma 2, lett. c) e dall’art. 187, comma 8, cod. strada.
    L’art. 186, comma 7, così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
    L’art. 187, comma. 8, dispone che, in caso di rifiuto, “il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7”, rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo.
    Entrambe tali disposizioni fanno rinvio, pertanto, “alle pene” di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), che prevede, quanto alla sanzione principale, “l’ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”, e, relativamente a quelle accessorie, che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; sanzione, quest’ultima, la cui durata è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma, poi, stabilisce la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
  2. Tanto posto, vanno esaminate in dettaglio le decisioni più significative a supporto dei due distinti orientamenti che hanno originato il contrasto.

4.1. In una decisione particolarmente articolata, conforme alla prima linea interpretativa (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv. 263277), si sostiene che a tale conclusione conducono valutazioni interpretative di natura letterale, diacronica e sistematica.
Sotto il profilo letterale, la sentenza in esame sottolinea che il legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all’invito a sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne le pene principali, da applicarsi alla fattispecie de qua, lo stesso legislatore ha effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, secondo il Collegio decidente, il legislatore ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e rinviato solo limitatamente alla confisca alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
Il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell’art. 186, cod. strada – dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo – alle “modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)” del medesimo art. 186, risulterebbe così limitato, secondo l’interpretazione letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo presenti, nella norma alla quale viene fatto il rinvio, “modalità e procedure” attinenti alla sospensione della patente di guida ed essendovi, al contrario, espresso riferimento a modalità e procedure che regolano la confisca del veicolo sia laddove è stabilito che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato”, sia laddove si dispone che “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”.
Sotto un profilo diacronico, la citata sentenza si è soffermata sulla tortuosa evoluzione legislativa cui si è assistito nel corso di questi ultimi anni con riferimento alla disciplina dell’art. 186 cod. strada ed ha rilevato l’infelice formulazione dell’art. 186, comma 7, derivante dalla genesi legislativa dei due testi normativi: il vigente testo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, è stato infatti inserito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, mentre in precedenza la condotta del rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto di modifiche introdotte al codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 170.
La Corte rimarca, alla luce del dato letterale della norma relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – già presente nel previgente testo normativo e rimasta immutata – che il legislatore del 2008, nell’attribuire nuovamente rilevanza penale alla condotta di rifiuto, ha escluso che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministrative accessorie possa mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo prevista un’autonoma disciplina (su cui non occorre qui soffermarsi) che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure stabilite a proposito della confisca.

4.2. In senso contrario a questo indirizzo si pone, oltre Sez. 4, n. 14169 del 16/10/2014, dep.2015, De Berardinis, n.m., anche Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275, in cui si è ritenuto che nel caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti previsto dall’articolo 187, comma 8, cod. strada (e lo stesso vale per il rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7, dello stesso codice), la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur trovando una sua autonoma regolamentazione quanto alla durata (da sei mesi a due anni: cfr. articolo 186, comma 7, richiamato dall’articolo 187, comma 8), in forza del rinvio al trattamento sanzionatorio dell’articolo 186, comma 2, lett. c) (contenuto nell’articolo 186, comma 7, richiamato, a sua volta, dall’art. 187, comma 8), deve ritenersi operante il raddoppio di tale durata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca.
La sentenza, in via preliminare, a sostegno della tesi interpretativa esposta procede ad un’analisi della lettera della norma incriminatrice e, con riferimento alla individuazione delle sanzioni amministrative accessorie da applicarsi alla fattispecie in esame, afferma che il legislatore ha adottato una tecnica mista: il comma 7 dell’art. 186 cod. strada, oltre a prevedere espressamente sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con la relativa cornice edittale, sia la confisca del veicolo, contiene – nel secondo periodo – un ulteriore rinvio ad altra disposizione di legge, concludendosi con il riferimento alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
La Corte si interroga sulla natura del rinvio operato dalla norma, alla luce della distinzione tra rinvio recettizio (o statico) e rinvio formale (o dinamico) che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582): il primo recepisce per intero, senza che ne sia prodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa (si tratta in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di “economia redazionale”); il secondo, invece, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell’articolo e ne segue, inevitabilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio.
Ciò premesso, la sentenza, dopo aver ripercorso il travagliato iter di formazione delle norme oggetto di interpretazione, ritiene che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada alle “pene di cui al comma 2, lett. c)” ed alle “modalità e procedure”, previste dal comma 2, lett. c) del medesimo art. 186, rientrino nell’ambito della nozione di rinvio formale (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha richiamato la disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia con riferimento alla “pena” principale, sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti la sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.
Sul tema specifico della durata della sospensione della patente di guida, è stato così rilevato che la disposizione normativa richiamata non risulta “cristallizzata”, nel corpo della fattispecie di rifiuto di cui al comma 7, dell’art. 186 cod. strada, nei termini testuali vigenti al momento di entrata in vigore del d.lgs 285/1992, con il quale il legislatore ha inserito, nel secondo periodo del comma 7, il rinvio di cui si tratta; e che le modifiche che hanno interessato le “modalità” e “le procedure” previste dal comma 2, lett. c) dell’art. 186 cod. strada, intervenute successivamente, risultano, pertanto a loro volta oggetto del richiamo operato dalla norma di rinvio e concorrono a delinearne il portato normativo.

  1. La soluzione indicata dalla sentenza Bianchi non può essere accolta, dovendosi privilegiare l’opposta soluzione ermeneutica.
    Per un corretto approccio interpretativo, occorre prendere le mosse dalla lettura delle modifiche apportate all’originaria formulazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada e del comma 2, lett. c), alla quale lo stesso rinvia.
    È, innanzitutto, il caso di evidenziare la faticosa lettura delle norme richiamate a causa dei reiterati interventi del legislatore che hanno modificato la disciplina normativa della materia negli ultimi anni, in assenza di un coordinamento testuale degli articoli oggetto di modifiche ed integrazioni.
    Già immediatamente dopo l’emanazione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, la dottrina stigmatizzava il ricorso alla decretazione d’urgenza, che in materia penale pone sempre delicatissimi problemi di diritto transitorio – soprattutto nella materia in esame, quando le norme vengono poi convertite con significative modifiche – apparendo tale strumento in realtà avulso dalla ricorrenza di quei casi straordinari di necessità e d’urgenza, richiesti dall’art. 77 Cost., e piuttosto riconducibile all’onda emotiva sollevata dalle notizie di cronaca di alcuni eclatanti incidenti stradali.
    È pienamente condivisibile il dubbio, infatti, che l’estemporaneo inasprimento sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggiore incidenza di rischio per la sicurezza stradale sia davvero idoneo ad avere una qualche efficacia preventiva, in mancanza di un disegno razionalizzatore del sistema.
    La scarsa efficacia dissuasiva di questa politica sembra aver determinato il legislatore ad un mutamento di strategia, concretizzatosi con l’introduzione nell’art. 186, ad opera dell’art. 33 della legge n. 120 del 2010, del comma 9- bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.
    Ai sensi del comma in esame l’effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato. Ed in tal senso al giudice viene imposto di fissare una “nuova udienza” proprio per dichiarare l’avvenuta estinzione del reato, riducendo obbligatoriamente della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocando quella della confisca del veicolo, che deve essere restituita al suo proprietario.

Ma un’altra considerazione si impone.

Le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di quelle, per così dire, principali, che assumono una funzione essenzialmente punitiva del contravventore, assolvono direttamente o indirettamente una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, specifiche, ovvero riparatorie, oppure una funzione di prevenzione specifica, quando si tratti di fatti particolarmente pericolosi per la convivenza sociale (vedi SS.UU., 27 maggio – 21 luglio, Bosio, già citata).

La sanzione penale assolve, invece, ad una funzione essenzialmente punitiva e di prevenzione generale.

Ebbene, se si pone mente al tormentato percorso legislativo dinanzi delineato teso alla ricerca degli strumenti più efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno del drive drinking, non si può non rilevare che risulta particolarmente evidente la funzione affittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., dovendosi tenere conto della complessiva strutturazione dell’istituto e della prevalente finalità della sanzione più che delle espressioni utilizzate.

Le conclusioni raggiunte appaiono del resto in linea con la più recente elaborazione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo (vedi CEDU, 16 dicembre 2008, Sud Fondi + 2 contro Italia).

In effetti già la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva messo in evidenza che la previsione della obbligatorietà della confisca per un sempre più rilevante numero di reati (vedi ad esempio l’art. 322 ter c.p., inserito con la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, che ha stabilito la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo dei reati contro la Pubblica Amministrazione) avesse comportato una accentuazione sia della finalità general – preventiva sia di quella sanzionatoria della confisca (così SS.UU., 25 ottobre 2007, Miragliotta e SS.UU., 27 marzo 2008, Fisia ed altri).

6) La confisca di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, Deve essere ora esaminato più specificamente l’art. 186 C.d.S., comma 7, che disciplina la ipotesi del rifiuto dell’alcoltest, Si è già detto che il legislatore, al fine di meglio contrastare il fenomeno del drive drinking, ha parificato, sotto il profilo sanzionatorio, anche con riferimento alle sanzioni accessorie, tale contravvenzione a quella prevista per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza; ciò allo specifico fine di rendere più diffusi i controlli alcolimetrici ed evitare che il conducente potesse avere interesse a rifiutare il controllo.

E’ con la L. n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008, che viene completata, come si è già notato, la parificazione completa dei sistemi sanzionatoti previsti dall’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, con la introduzione, per mezzo di un emendamento, dell’inciso “e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)……”.

L’emendamento venne così illustrato in aula da uno dei proponenti: “……Poichè è stato ripristinato il reato di chi rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico – in precedenza, come già rilevato, era stato depenalizzato -, esso – emendamento – mira ad estendere anche a tale fattispecie la sanzione della confisca del veicolo……”.

Anche a voler prescindere dal fatto che il proponente ha significativamente ed espressamente qualificato la confisca come sanzione senza null’altro specificare, si può dire certamente che la volontà del legislatore, come si è già rilevato, era quella di parificare sul piano sanzionatorio le due fattispecie in esame – il proponente ha, invero, usato significativamente il verbo estendere -; siffatta parificazione evidentemente non può che comportare la qualificazione della confisca prevista dal comma 7, come sanzione penale accessoria per tutte le ragioni già precisate a proposito della confisca prevista dal comma 2, del medesimo articolo.

Appare, inoltre, opportuno ricordare, trattandosi di elemento indubbiamente significativo delle intenzioni del legislatore, che successivamente alla emanazione del D.L. n. 92 del 1998, che non prevedeva la sanzione della confisca, la Circolare del 26 maggio 2008 del Ministero degli Interni chiariva come in caso di rifiuto dei test alcolimetrici non fosse possibile procedere alla confisca del veicolo, ma solo al fermo amministrativo del medesimo.

Dopo l’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 125 del 2008, che aveva introdotto la confisca del veicolo, la Circolare dello stesso Ministero del 31 luglio 2008 precisava che le modifiche apportate dalla L. n. 125, legittimassero anche la confisca ed impartiva agli agenti operanti la direttiva di procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. Appare chiaro, allora, che il Ministero presupponesse la natura penale della confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7.

La giurisprudenza di legittimità, si è già accennato, ha sempre affermato la natura penale della misura ablativa introdotta dalla L. n. 125 del 2008, senza, però, precisare se si trattasse di misura di sicurezza ovvero di vera e propria sanzione penale, anche se accessoria.

E’ la sentenza Benitez Gonzales (Cass., Sez. 4^, 13 maggio – 22 maggio 2009, n. 21499, PM in proc. Benitez Gonzales, rv. 243967), come già ricordato dai giudici rimettenti, che ha affrontato esplicitamente il problema e che, pur riconoscendo che la sequenza letterale della disposizione si poteva prestare ad equivoci, ha fondato la sua conclusione che quella della confisca prevista dal comma 7, fosse una sanzione penale non solo sul fatto che vi era stata una completa equiparazione sul piano sanzionatorio tra le due fattispecie in esame, ma anche sulla circostanza che la disposizione aveva operato un rinvio alle modalità e procedure di applicazione della confisca prevista dal comma 2. La Corte, inoltre, nella citata sentenza, osservava che mancava nella norma qualsiasi riferimento alla diversa procedura prevista dall’art. 213 C.d.S., necessario se il legislatore avesse voluto prevedere una ipotesi di confisca amministrativa.

Tale indirizzo è stato confermato anche da altre decisioni (Cass., Sez. 4^, 1 luglio – 12 agosto 2009, n. 32965, Franchella, che implicitamente riconosceva la natura penale della misura ablativa, posto che aveva ritenuto legittimo il sequestro con finalità anticipatoria della confisca del veicolo; Cass., Sez. 4^, 28 settembre – 18 dicembre 2009, n. 48576, PM in proc. Fischietti, che ha riproposto la motivazione della sentenza Benitez Gonzales a proposito della analoga previsione dell’art. 187 C.d.S., comma 8, che contempla l’ipotesi del rifiuto degli accertamenti sulla assunzione di stupefacenti); invece la sentenza Iosia (Cass., Sez. 4^, 10 giugno – 12 agosto 2009, n. 32937, Iosia, rv. 245158), ha affermato che quella prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, sarebbe una ipotesi di confisca obbligatoria da classificare tra le misure di sicurezza patrimoniali.

Quest’ultima affermazione, che non appare, invero, condivisibile, è stata giustificata per il richiamo all’art. 240 c.p., comma 2, contenuto nella L. n. 125 del 2008, art. 4, riferimento che in verità nel comma 7, a differenza dell’art. 186 C.d.S., comma 2, non è, invece, contenuto.

Le perplessità manifestate in ordine a tale indirizzo dai giudici rimettenti, che hanno ipotizzato un conflitto di giurisprudenza potenziale, ritenendo che la confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, fosse da qualificare sanzione amministrativa accessoria, non sono, invero, condivisibili. Nel richiamare tutte le considerazioni già svolte a proposito della confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, valide anche per la corretta qualificazione dell’istituto previsto dal comma 7, dello stesso articolo, svolgendo le due confische la identica funzione affittiva loro assegnata dal legislatore, appare opportuno aggiungere qualche ulteriore considerazione.

E’ certamente vero che la lettera della disposizione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, può ingenerare degli equivoci, essendo, come già ricordato, essa formulata nel modo seguente: la condanna … comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente … e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c).

Tale sequenza testuale, secondo i giudici rimettenti, indurrebbe a ritenere che quella prevista dal comma 7, sia una confisca amministrativa.

Non sembra che si possa giungere ad una tale conclusione, anche limitandosi alla esegesi del testo normativo, perchè il legislatore, anche dopo la introduzione dell’inciso concernente la confisca, ha confermato la originaria declinazione al singolare della qualificazione sanzione amministrativa, fatto dal quale si deve legittimamente desumere che tale espressione si riferisca esclusivamente alla sospensione della patente e non anche alla confisca, altrimenti si sarebbe dovuta utilizzare la declinazione plurale.

Quanto poi al rinvio contenuto nel comma 7, alle modalità e procedure previste dal comma 2, non può accogliersi la interpretazione dei giudici rimettenti, secondo i quali si tratterebbe di modalità e procedure attinenti alla fase esecutiva della confisca che non inciderebbero sulla qualificazione giuridica della stessa. L’ultimo periodo del comma 2, lett. c), infatti, finisce con il chiarire cosa debba intendersi per procedura ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge in discussione.

Tale disposizione precisa che la procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis, comma che prevede l’ipotesi del conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale. Ebbene la procedura di cui ai due periodi precedenti è esattamente quella che impone la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, e quella che consente la possibilità di affidare in custodia il veicolo al trasgressore.

E’ allora evidente che quando il legislatore con l’emendamento in esame ha introdotto la confisca anche per l’ipotesi disciplinata dal comma 7, facendo riferimento alle procedure e modalità di cui al comma 2, non può che avere utilizzato il termine procedure nel senso proprio della L. n. 125 del 2008, già adoperato dall’ultimo periodo del comma 2; pertanto il legislatore non poteva che fare riferimento alla confisca obbligatoria del veicolo del trasgressore. D’altra parte l’art. 186 C.d.S., comma 2, non prevede nessuna particolare procedura o modalità esecutiva per disporre la confisca e, quindi, il rinvio contenuto nel comma 7, se non interpretato nel senso indicato, sarebbe del tutto superfluo e privo di concreto significato.

Resta, pertanto, confermato che il rinvio contenuto nel comma da ultimo citato è anche all’art. 240 c.p., comma 2, nel senso che anche la confisca prevista dal comma 7, è obbligatoria, essendo questo e non altro il senso del riferimento alla norma del codice penale.

Tale ultima considerazione conferma ulteriormente la natura di sanzione penale accessoria della confisca prevista per la ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest perchè, come si è avuto già modo di rilevare più volte, è del tutto evidente che siffatta sanzione non è per nulla assimilabile alle misure di sicurezza patrimoniali non rientrando il veicolo nelle cose per le quali è obbligatoria la confisca indicate dall’art. 240 c.p., comma 2, nè potendo, in mancanza del richiamo esplicito, per opera del rinvio di cui si è detto all’art. 240, comma 2, il veicolo essere confiscato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, non trattandosi di cosa servita per commettere il reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 7.

Ciò conferma senz’altro la natura punitiva ed affittiva della sanzione.

Sembra, infine, opportuno ricordare che le conclusioni raggiunte sono confortate anche dalle poche considerazioni che la dottrina ha riservato alla questione controversa.

Gli Autori che hanno commentato il D.L. n. 92, e la L. n. 125 del 2008, si sono, infatti, limitati per lo più a dare per scontata la natura penale della confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, ponendo in rilievo il problema della sua esatta qualificazione come sanzione piuttosto che come misura di sicurezza patrimoniale, rilevando l’assenza di profili di connessione strumentale tra il veicolo e la condotta di rifiuto dei test alcolimetrici.

7) Alcune conseguenze della soluzione adottata.

La qualificazione della confisca del veicolo prevista dall’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, come sanzione penale accessoria comporta delle conseguenze rilevanti anche per la soluzione del presente procedimento.

Trattandosi di sanzione penale, infatti, non vi è dubbio che debba essere identificato l’ambito di applicazione temporale ai sensi dell’art. 2 c.p..

Se si trattasse di misura di sicurezza, invece, in virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p., e dei principi affermati dall’art. 25 Cost., si dovrebbe escludere la operatività del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 2 c.p., potendo la confisca essere disposta anche in riferimento ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 2^, 3 ottobre 1996 – 6 marzo 1997, n. 3655; Cass., Sez. 1^, 19 maggio – 14 giugno 2000, n. 7045, CED 216185).

Tuttavia la questione, pur importante a livello generale, non è rilevante nel caso di specie perchè prima del D.L. n. 92 del 1998, come si è notato in precedenza, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest costituiva un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata la fattispecie dal D.L. n. 117 del 2007.

Infatti la giurisprudenza (vedi Cass., Sez. 6^, 29 settembre – 6 novembre 1995, n. 3391 e Cass., Sez. 2^, 3 ottobre 1996 – 6 marzo 1997, n. 36551, CED 207140) ha chiarito che il disposto dell’art. 200 c.p., comma 1, secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, deve essere interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, essendo, invece, possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale non era originariamente prevista la misura.

8) Conclusioni.

Stabilito, in risposta al quesito sottoposto alle Sezioni Unite Penali, il principio che “la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico ha natura di sanzione penale accessoria” è possibile risolvere anche il presente procedimento.

Non vi è dubbio, infatti, che il motivo posto a sostegno del ricorso del Pubblico Ministero sia, in virtù delle considerazioni dinanzi esposte, fondato perchè correttamente il ricorrente ha sostenuto che la natura intrinsecamente penale della confisca del veicolo prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, legittimasse il provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, preordinato appunto alla misura penale.

Errata è conseguentemente l’ordinanza del Tribunale di Pordenone di annullamento del decreto di sequestro adottato dal GIP del locale Tribunale fondata sulla corretta considerazione che la cautela reale di cui al’art. 321 c.p.p., comma 2, sarebbe riferita alle sole ipotesi di confisca penale, ma sul non condivisibile, per tutte le ragioni ampiamente illustrate, presupposto che la confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, sarebbe una sanzione amministrativa accessoria e non una sanzione di natura penale.

  1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e’ sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita’ stabilite nel regolamento. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ((ricezione)) del provvedimento ((adottato dal prefetto)).
  4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
  5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo e’ affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo e’ data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ((; la medesima comunicazione reca altresi’ l’avviso che, se l’avente diritto non assumera’ la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara’ alienato anche ai soli fini della sua rottamazione)). La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e’ restituita all’avente diritto. ((Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, e’ notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresi’ a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove e’ avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficolta’ oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove e’ avvenuto l’accertamento della violazione)). (163)
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e’ divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e’ effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorita’ giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro e’ ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e’ confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato ((alienato)), della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario. (163)
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale e’ stata disposta la confisca del veicolo e’ comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

((10-bis. Il provvedimento con il quale e’ disposto il sequestro del veicolo e’ comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA))