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SISMICA COSTRUZIONI ZONA SISMICA LEGGE N. 64 DEL 1974

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SISMICA COSTRUZIONI ZONA SISMICA LEGGE N. 64 DEL 1974

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE
DI BOLOGNA

 

SISMICA COSTRUZIONI ZONA SISMICA LEGGE N. 64 DEL 1974

casa vizi progetto
casa vizi immobile 3

 

– Il più recente filone giurisprudenziale (da ultimo sostenuto da sez. 3, 11 febbraio 2014, n. 12235, rv. 258738; sez. 3. 4 giugno 2013, n. 29737, rv. 255823) ritiene che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, ovvero non termina l’intervento edilizio. Si riprendono, in particolare, le osservazioni contenute nella precedente sentenza sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 17217, secondo cui «la lesione dell’interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell’autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell’autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell’omissione» e, inoltre, «il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a “produrre l’effetto” del reato sottraendosi al controllo dell’autorità competente». Secondo tale orientamento, vi è un’intima correlazione tra la procedura di rilascio dei permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell’autorizzazione per l’edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell’opera, atteso che senza l’acquisizione dell’autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio «il riconoscimento della natura permanente (fino all’ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire» (nello stesso senso, sez. 3, 25 giugno 2008, n. 35912, rv. 241093, e sez. 3, 5 dicembre 2007, n. 3069/2008, rv. 238629; con riferimento alla normativa previgente, sez. 3, 19 marzo 1999, n. 7873, rv. 214501). Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati artt. 93 e 94 e sanzionati dal successivo art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2000, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.


Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Penale

Sentenza 8 ottobre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 1145

 

(Presidente Fiale – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

  1. – Con sentenza del 30 Ottobre 2013, il Tribunale di Salerno ha condannato l’imputato alla pena di euro 2000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato in zona sismica, «senza avere prima ottenuto l’autorizzazione sismica e/o deposito strutturale delle opere al competente ufficio, un fabbricato per civile abitazione»; con autorizzazione successivamente rilasciata il 26 luglio 2011.2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, chiedendo: 1) l’assoluzione, «perché il fatto non sussiste», sul rilievo che l’imputato si sarebbe limitato a eseguire opere di ampliamento di un fabbricato già esistente, per le quali non era necessario dotarsi di alcuna autorizzazione sismica; 2) la dichiarazione di prescrizione del reato, perché la sua consumazione non avrebbe dovuto essere individuata nel deposito degli atti presso la Regione, avvenuto il 26 luglio 2011, ma nel momento in cui avrebbero dovuto essere assolte le formalità omesse, ovvero prima dell’inizio dei lavori; lavori che erano iniziati nell’anno 2007 e, comunque, erano terminati nell’anno 2008, essendo presente in atti un certificato di collaudo dei 3 giugno 2009; 3) la diminuzione della pena.

Considerato in diritto

  1. – L’impugnazione – che è stata trasmessa a questa Corte dalla Corte d’appello di Salerno con ordinanza del 3 marzo 2015 e che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda – non è fondata. Nondimeno, deve essere dichiarata la prescrizione dei reato.3.1. – Il primo e il terzo motivo di doglianza, riferiti alla pretesa preesistenza di un immobile e alla determinazione della pena, sono inammissibili, perché consistono in censure in punto di fatto, con le quali non si prospettano né violazioni di legge, né lacune o vizi logici della sentenza impugnata, ma semplicemente si sollecita un riesame di tali profili; si tratta, in altri termini, di motivi che non sono riconducibili a nessuna delle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.3.2. – Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla prescrizione, deve preliminarmente essere affrontata la questione della natura istantanea o permanente degli illeciti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94. Sul punto, com’è noto, vi è stato un contrasto giurisprudenziale nell’ambito della terza sezione della Corte di cassazione.

    3.2.1. – Il più recente filone giurisprudenziale (da ultimo sostenuto da sez. 3, 11 febbraio 2014, n. 12235, rv. 258738; sez. 3. 4 giugno 2013, n. 29737, rv. 255823) ritiene che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, ovvero non termina l’intervento edilizio. Si riprendono, in particolare, le osservazioni contenute nella precedente sentenza sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 17217, secondo cui «la lesione dell’interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell’autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell’autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell’omissione» e, inoltre, «il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a “produrre l’effetto” del reato sottraendosi al controllo dell’autorità competente». Secondo tale orientamento, vi è un’intima correlazione tra la procedura di rilascio dei permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell’autorizzazione per l’edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell’opera, atteso che senza l’acquisizione dell’autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio «il riconoscimento della natura permanente (fino all’ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire» (nello stesso senso, sez. 3, 25 giugno 2008, n. 35912, rv. 241093, e sez. 3, 5 dicembre 2007, n. 3069/2008, rv. 238629; con riferimento alla normativa previgente, sez. 3, 19 marzo 1999, n. 7873, rv. 214501). Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati artt. 93 e 94 e sanzionati dal successivo art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2000, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.

    3.2.2. – Secondo un diverso, più risalente, orientamento (sostenuto, da ultimo, da sez. 3, 30 maggio 2012, n. 37060; sez. 3, 26 maggio 2011, n. 23656, Rv. 250487; sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, Rv. 241383), il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea. Si fa, in particolare applicazione del principio affermato dalle sezioni unite, con la decisione 14 luglio 1999, n. 18, rv 213933, sotto la vigenza della abrogata legge n. 64 del 1974, secondo cui: «I reati previsti dalla legge n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell’omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei». Tale orientamento è stato negli anni richiamato e condiviso da: sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41858, rv. 241424; sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, rv. 241383; sez. 3, 13 novembre 2003, n. 3351/2004, rv. 227396.

    3.2.3. – Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo degli orientamenti sopra richiamati, seguito nelle più recenti decisioni. Infatti, come da ultimo evidenziato nella sentenza n. 12235 del 2014, la persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato deve essere mantenuta concettualmente distinta dall’apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall’adempimento tardivo del contravventore; con la conseguenza che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perché) l’amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo.

    3.2.4. – Ne discende, quanto al caso in esame, che il reato deve ritenersi prescritto, sia se si ritiene – come fa il ricorrente – che le opere siano state concluse nel giugno del 2008, sia se si ritiene – come fa invece il Tribunale – che le stesse si siano concluse nel giugno del 2009. L’ultimazione delle opere è infatti precedente rispetto alla trasmissione degli atti alla Regione e al rilascio della relativa autorizzazione (26 luglio 2011). Il termine prescrizionale per le contravvenzioni, che è di cinque anni, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche all’art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, operate dalla legge n. 251 del 2005, applicabili ratione temporis ai fatti per cui si procede, è in ogni caso decorso alla data della pronuncia della presente sentenza.

    4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. La presente sentenza deve essere trasmessa all’ufficio tecnico della Regione Campania, ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all’ufficio tecnico della Regione Campania.

 

 

SISMICA COSTRUZIONI ZONA SISMICA LEGGE N. 64 DEL 1974

Art. 83 (L)

Opere  disciplinate  e gradi di sismicita’ (legge 3 febbraio 1974, n.

64,  art.  3;  articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera

       g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

  1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare

la  pubblica  incolumita’, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche

ai  sensi  dei  commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate,

oltre  che  dalle  disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche

norme  tecniche  emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti

del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il

Ministro  per  l’interno,  sentiti  il Consiglio superiore dei lavori

pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e la Conferenza

unificata.

  1. Con decreto  del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,

di  concerto  con  il  Ministro  per  l’interno, sentiti il Consiglio

superiore  dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche

e  la  Conferenza  unificata,  sono  definiti  i criteri generali per

l’individuazione   delle   zone   sismiche   e  dei  relativi  valori

differenziati  del  grado  di  sismicita’  da  prendere a base per la

determinazione  delle  azioni  sismiche  e di quant’altro specificato

dalle norme tecniche.

  1. Le regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni  interessati,

provvedono  alla  individuazione  delle zone dichiarate sismiche agli

effetti  del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli

elenchi  delle  medesime  zone  e  dei  valori attribuiti ai gradi di

sismicita’, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

art. 1. Tipo di strutture e norme tecniche

  1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costitutivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

  2. Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qual volta occorra.

  3. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

  4. a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

    b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

    c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

    d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

    e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

  5. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

art. 2. Abitati da consolidare

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico della Regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

art. 3. Opere disciplinate e gradi di sismicità

  1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qual volta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

  2. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

  3. a) all’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

    b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche;

    c) all’eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

  4. I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

art. 4. Contenuto delle norme tecniche (omissis)

art. 5. Sistemi costruttivi

  1. Gli edifici possono essere costruiti con:

  2. a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

    b) struttura a pannelli portanti;

    c) struttura in muratura;

    d) struttura in legname.

art. 6. Edifici in muratura

  1. S’intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

  2. Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente art. 3.

art. 7. Edifici con struttura a pannelli portanti

  1. S’intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

  2. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

  3. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all’articolo 9.

  4. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche

  5. L’idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

art. 8. Edifici con strutture intelaiate

  1. S’intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

    a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

    b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

  2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

  3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all’articolo 3.

  4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa, secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

art. 9. Azioni sismiche

  1. L’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali o orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

    a) Azioni verticali.

    Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale

    b) Azioni orizzontali.

    Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

    c) Momenti torcenti

    Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto a forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

    d) Momenti ribaltanti.

    Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

art. 10. Verifica delle strutture

  1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura.

  2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.

art. 11. Verifica delle fondazioni

  1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, fra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

art. 12. Deroghe (omissis)

art. 13. Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici

  1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

  2. Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale.

art. 14. Sopraelevazioni

  1. E’ consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

    a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

    b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

art. 15. Riparazioni

  1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

  2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

art. 16. Edifici di speciale importanza artistica

  1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

art. 17. Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

  1. Nelle zone sismiche di cui all’art. 3della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

  2. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

  3. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

  4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

  5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

  6. L’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

art. 18. Autorizzazione per l’inizio dei lavori

  1. Fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

  2. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l’autorizzazione di cui al precedente comma.

  3. L’autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

  4. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

  5. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

art. 19. Registro delle denunzie dei lavori

  1. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17.

  2. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

art. 20. Sanzioni penali

  1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1e 3è punito con l’ammenda da lire 400 mila a lire 20 milioni.

art. 21. Accertamento delle violazioni

  1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendo immediatamente all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

  2. L’ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

art. 22. Sospensione dei lavori

  1. L’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

  2. Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione.

  3. Il prefetto, su richiesta dell’ingegnere capo dell’ufficio di cui al primo comma, assicura l’intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell’ordine di sospensione.

  4. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile

art. 23. Procedimento

  1. Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

  2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

  3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

art. 24. Esecuzione d’ufficio

  1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l’ufficio tecnico della regione o l’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l’assistenza del la forza pubblica, a spese del condannato.

art. 25. Competenza del presidente della giunta regionale

  1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1e 3ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

  2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell’articolo precedente.

art. 26. Comunicazione del provvedimento all’ufficio tecnico della regione o al genio civile (omissis)

art. 27. Modalità per l’esecuzione di ufficio (omissis)

art. 28. Utilizzazione degli edifici

  1. Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione o dall’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle presenti norme.

art. 29. Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

  1. Nelle località di cui all’articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all’articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio tecnico della regione o dall’ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

  2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

  3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

art. 30. Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

  1. Non sono tenuti al rispetto delle precedenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

  2. Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

  3. Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

  4. Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

  5. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

  6. L’ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l’edificio può raggiungere.

  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

art. 31. Provvedimenti sostitutivi del prefetto

  1. Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall’osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall’articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

  2. In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

art. 32. Costruzioni in corso e progetti già approvati(omissis)

art. 33. Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

  1. L’inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l’interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 23.

aPertanto, in attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004, è stato emanato il DM 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le Norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di riunire in un unico testo la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la razionalizzazione.

Il testo, composto da un’introduzione e dodici capitoli, rappresenta una messa a punto completa della complessa normativa in materia di costruzioni, relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, accanto alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati, e consiste, inoltre, in un ampio aggiornamento del quadro legislativo nazionale in campo strutturale, basato sulle leggi fondamentali n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974.

Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U., ai sensi dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001 e come disposto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004.

Successivamente, con l’art. 14-undevicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004), è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi – fino al 23 aprile 2007 – dall’entrata in vigore,,al dichiarato scopo di consentire l’avvio di una fase sperimentale nell’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, durante il quale sarà possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

Si osserva che l’art. 14-undevicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel prevedere il regime transitorio di diciotto mesi, ha richiamato espressamente solo le leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974, nonché il DPR n. 246 del 1993, ma non l’ordinanza n. 3274 del 2003.

Pertanto, in merito all’applicabilità dell’ordinanza n. 3274 durante tale regime transitorio, si ricorda che essa è tuttavia vigente, in quanto le proroghe hanno riguardato unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino alla sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, l’applicazione della disciplina in essa contenuta costituisce una mera facoltà che si affianca a quella di applicazione della normativa del DM 14 settembre 2005 ed alla normativa di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del1974.

Tale possibilità è confermata dallo stesso DM 14 settembre 2005, nelle cui premesse viene espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3[13] dell’ordinanza n. 3274 del 2003, possono continuare a trovare vigenza “quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche” con lo stesso approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che “committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274”. Infine, nel capitolo 12, la citata ordinanza rientra tra le referenze tecniche essenziali, al pari dei codici internazionali e della letteratura tecnica consolidata.

Da ultimo occorre accennare che l’entrata in vigore, il 23 ottobre 2005, del DM 14 settembre 2005, ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell’applicazione dell’art. 104 del T.U. in materia edilizia, n. 380 del 2001, relativo alle “Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione”. In base a tale articolo, coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso, al competente ufficio tecnico della regione.

  1. 34(omissis)

Analisi Approfondita sui Reati Edilizi: Impatto, Cause e Soluzioni

Introduzione

I reati edilizi rappresentano un problema diffuso in molte società, con ripercussioni significative sull’ambiente urbano, la sicurezza pubblica e l’integrità delle costruzioni. Questo articolo si propone di esplorare in modo approfondito la natura, le cause e le soluzioni dei reati edilizi, analizzando come tali violazioni possano compromettere la qualità della vita nelle comunità e la fiducia nei confronti delle istituzioni responsabili del controllo edilizio.

Definizione di Reati Edilizi

I reati edilizi sono violazioni delle normative che regolano la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici. Questi reati possono assumere molte forme, tra cui la costruzione abusiva, la mancata ottemperanza alle norme antisismiche, la contraffazione dei permessi di costruzione e la violazione delle normative ambientali. Ogni tipo di reato edilizio comporta rischi diversi e impatti negativi sulla società e sull’ambiente circostante.

Impatto dei Reati Edilizi

I reati edilizi hanno un impatto significativo su diversi livelli, dall’individuo alla comunità e oltre. Uno degli impatti più evidenti riguarda la sicurezza strutturale degli edifici. La costruzione abusiva o la mancata conformità alle normative di sicurezza possono mettere a rischio la vita delle persone che vivono o lavorano in tali edifici. Inoltre, l’aspetto estetico e la pianificazione urbana possono essere compromessi da edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche, influenzando negativamente l’attrattività e il valore di intere aree.

Sul fronte economico, i reati edilizi possono portare a perdite finanziarie per i proprietari di immobili, in quanto gli edifici coinvolti possono essere soggetti a sanzioni, demolizioni o ordini di ripristino. Inoltre, l’immagine di una città o di un quartiere può essere danneggiata, influenzando negativamente il turismo e la reputazione economica della zona.

Cause dei Reati Edilizi

Le cause dei reati edilizi sono diverse e complesse. Una delle ragioni principali è legata alle sfide burocratiche e amministrative che coinvolgono il processo di ottenimento dei permessi di costruzione. In alcuni casi, la complessità delle procedure e la burocrazia possono spingere i costruttori a evitare o eludere il processo legale per risparmiare tempo e risorse. In altri casi, la corruzione all’interno delle istituzioni preposte al controllo edilizio può facilitare attività illegali, compromettendo l’integrità del sistema.

Allo stesso tempo, fattori economici come la pressione per ridurre i costi di costruzione e massimizzare i profitti possono spingere i costruttori a tagliare gli angoli, ignorando normative e standard di sicurezza. La mancanza di risorse e di personale dedicato alla sorveglianza edilizia può anche contribuire alla proliferazione dei reati edilizi, lasciando spazio a un controllo insufficiente e a una scarsa applicazione delle leggi esistenti.

Strumenti di Prevenzione e Controllo

Per affrontare efficacemente il problema dei reati edilizi, è necessario implementare una combinazione di strumenti di prevenzione e controllo. In primo luogo, è fondamentale semplificare e rendere più accessibili le procedure per ottenere i permessi di costruzione, riducendo al contempo la burocrazia associata. Questo potrebbe scoraggiare i costruttori dal cercare vie illegali per evitare la complessità del processo legale.

Inoltre, è essenziale rafforzare i meccanismi di controllo edilizio attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, come sistemi di monitoraggio satellitare e software di analisi dati. Questi strumenti possono facilitare la sorveglianza remota delle attività edilizie, consentendo alle autorità di individuare tempestivamente eventuali violazioni e intervenire prima che il problema si aggravi.

La collaborazione tra le autorità locali, le forze dell’ordine e gli enti di regolamentazione è altrettanto cruciale per garantire un’applicazione efficace delle leggi edilizie. Un coordinamento stretto può consentire uno scambio tempestivo di informazioni e una risposta più rapida a segnalazioni di attività sospette o illegali.

Sanzioni e Deterrenza

Un altro elemento chiave nel controllo dei reati edilizi è l’effettiva applicazione di sanzioni proporzionate alle violazioni commesse. È importante che le sanzioni siano sufficientemente dissuasive da scoraggiare comportamenti illegali. Ciò potrebbe includere multe significative, la revoca dei permessi di costruzione e, in casi gravi, la demolizione degli edifici coinvolti.

Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere la consapevolezza tra i cittadini riguardo alle normative edilizie e ai rischi associati ai reati edilizi. Programmi educativi rivolti alla comunità possono svolgere un ruolo cruciale nel coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nel segnalare comportamenti sospetti alle autorità competenti.

Conclusioni

In conclusione, i reati edilizi rappresentano una sfida complessa e diffusa che richiede un approccio integrato e collaborativo per essere affrontata con successo. Dall’analisi delle cause e degli impatti, emerge chiaramente la necessità di riforme amministrative, l’implementazione di tecnologie avanzate e una rigorosa applicazione delle leggi edilizie.

Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e settore privato sarà possibile proteggere la sicurezza pubblica, preservare l’integrità del patrimonio edilizio e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. È fondamentale agire ora per garantire un futuro in cui la costruzione e la gestione degli edifici siano improntate alla legalità e alla sicurezza, contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

Patrocinante in Cassazione

Via Solferino 30- 40124 Bologna

Tel 051/6447838 fax 051/3393478

E-mail: avvsergioarmaroli@gmail.com