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Superbonus 110 occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica

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Superbonus 110 occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica

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Una nuova circolare della agenzia delle entrate del maggio 2022  pone attenzione su alcuni punti:

CIRCOLARE N. 19 /E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 27 maggio 2022 OGGETTO: Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

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1.2. Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari La lettera i) ha riprodotto la modifica al comma 13-bis dell’articolo 119 disposta dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, prevedendo che per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica. Al riguardo, si precisa che con il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 202215 sono stati stabiliti i «costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici». La lettera l), inoltre, ha integrato il comma 13-bis aggiungendo il seguente periodo: «I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». In base a tale disposizione normativa, i criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal citato d.m. 6 agosto del 202016 – «devono ritenersi applicabili» anche agli: 15 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63. 16 Ai sensi dell’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020, l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: «i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile» (lettera a). 9 · interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del d.l. n. 63 del 2013; · interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui ai commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – c.d. Bonus facciate; · interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. 1.2.1. Ambito di applicazione temporale

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Con riferimento alla lettera i), illustrata nel paragrafo 1.2, si evidenzia che l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022 prevede che le «disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» e che ai sensi del successivo articolo 5, comma 2, tale decreto «di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Ne deriva che tale decreto si applica: · agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022); · agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022). La lettera l), che contiene una disposizione di carattere interpretativo con efficacia retroattiva, ha stabilito che, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 11917 , è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al 17 Cfr. d.m. 6 agosto 2020 e d.m. 14 febbraio 2022. 10 luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato d.m. 6 agosto 2020. 2. Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito – Articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 L’articolo 1, comma 29, lettere a), b), c) e d), della legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 in materia di «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

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2.1. Proroga dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito La lettera a) ha disposto, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 mediante sconto in fattura18 o cessione del credito, che la legislazione previgente limitava a quelle sostenute negli anni 2020 e 2021. La lettera d) è intervenuta sul comma 7-bis dell’articolo 121, prevedendo che, per gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, venga estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025. 2.2. Obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa La lettera b) ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 disposte dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, introducendo il comma 1-ter), che, in relazione agli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121, prevede: · alla lettera a), l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito; 18 Con riferimento alla modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario – per fruire dell’agevolazione – applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti.

11 · alla lettera b), che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022. Viene, inoltre, precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento. Si prevede, infine, che – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, legge di bilancio 2020 – il comma 1-ter non si applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito: o per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TU edilizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale; o per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. 2.2.1. Visto di conformità L’obbligo del visto di conformità previsto dal comma 1-ter, lettera a), dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Analogamente a quanto previsto per il Superbonus, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi delle già richiamate regole previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 12 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. Secondo quanto previsto dalla successiva lettera b) del comma 1-ter dell’articolo 121, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa19; tali spese possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili. Qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo ai Bonus diversi dal Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili. Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. L’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe ha, infine, disposto che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità in parola ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 2.2.2. Attestazione di congruità della spesa Il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 stabilisce che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119, modificato dalla legge di bilancio 2022, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 19 Cfr. circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E. 13 2022. Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo 1.2, per i Bonus diversi dal Superbonus, tale ultimo decreto si applica: · agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022); · agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022). Il comma 1-ter precisa, inoltre, che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa20 e, pertanto, possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili. Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta. L’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe ha, infine, stabilito che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 2.2.3. Esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa Il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 stabilisce che – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, a prescindere dal relativo importo – non sussiste l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito: 20 In analogia a quanto precisato nella circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E in materia di Superbonus. 14 · per le opere già classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi della normativa di settore sopra richiamata21; · per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus. Ciò in quanto per il Superbonus gli adempimenti necessari ai fini della fruizione diretta dello stesso o dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito restano disciplinati dai commi 11 e 13 dell’articolo 11922 . L’esonero riguarda, quindi, gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel Bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Più in generale, si precisa che gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i Bonus diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese – laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 – rimangono necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dal citato articolo 121 in commento nel caso di interventi di 21 Per la definizione di attività di edilizia libera cfr. circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E. 22 Cfr., in tal senso, la circolare n. 16/E del 2021, ove è stato ribadito che per il Superbonus il d.l. n. 157 del 2021 non ha previsto ulteriori adempimenti, in quanto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione era già previsto nei commi 11 e 13 dell’articolo 119 e la nuova attestazione sulla congruità dei prezzi era già compresa nella predetta asseverazione richiesta per il Superbonus, che racchiudeva anche altri requisiti (tecnici e di raggiungimento di 2 classi energetiche). È stato, quindi, ribadito che i nuovi obblighi riguardavano le opzioni per la cessione e per lo sconto riferite ai Bonus diversi dal Superbonus. 15 edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro. Nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l’invio della comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell’attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro23 . Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera «eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio», si precisa che occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione. Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi. Inoltre, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, si precisa che va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino